| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Sicilia |
| Materia: | 5. finanza e contabilità |
| Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
| Data: | 07/11/2025 |
| Numero: | 32 |
| Sommario |
| Art. 1. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive [...] |
| Art. 2. Coperture finanziarie degli oneri di cui all'articolo 1. |
| Art. 3. Disposizioni finanziarie relative agli articoli 1 e 2. |
| Art. 4. Autorizzazioni di spesa e variazioni al bilancio della Regione. |
| Art. 5. Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità. |
| Art. 6. Variazioni al bilancio della Regione discendenti dagli articoli 4 e 5. |
| Art. 7. Norma finale. |
§ 5.3.562 - L.R. 7 novembre 2025, n. 32.
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2025 - Mese di aprile. Variazioni al bilancio della Regione.
(G.U.R. 14 novembre 2025, n. 49 - S.O. n. 33)
Art. 1. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del
Art. 2. Coperture finanziarie degli oneri di cui all'articolo 1.
1. All'onere di cui all'articolo 1 pari a euro 88.748,57 si provvede nell'esercizio finanziario 2025 mediante:
a) riduzione, della Missione 20 - Programma 3 - capitolo 215780 (fondo ex art. 73 lettera e) del
b) utilizzo delle risorse di competenza 2025, di cui alla Missione 5 - Programma 3 - capitolo 776097 (Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi sui poli dei beni culturali ad alta attrattività turistica.) per euro 5.337,50;
c) utilizzo delle risorse di competenza 2025, di cui alla Missione 9 - Programma 2 - capitolo 442505 (spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per l'assistenza legale ai dipendenti e ai pubblici amministratori. (spese obbligatorie)) per euro 48,80.
Art. 3. Disposizioni finanziarie relative agli articoli 1 e 2.
1. Nello stato di previsione della spesa sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2025, le variazioni per competenza e cassa di cui all'Allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della presente legge per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e per gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E, come riepilogato per missioni e programmi nell'Allegato 8/1.
2. All'adozione dei provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.
Art. 4. Autorizzazioni di spesa e variazioni al bilancio della Regione.
1. Le quote relative all'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
2. I maggiori e minori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono così determinati:
a) 61.000 migliaia di euro quali maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2025, cui si provvede alla relativa copertura finanziaria mediante riduzione di 20.000 migliaia di euro della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e di 41.000 migliaia dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'articolo 20 della
b) 61.000 migliaia di euro quali minori oneri per l'esercizio finanziario 2026 le cui corrispondenti risorse sono destinate ad incremento, per il medesimo esercizio finanziario, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della
3. Nello Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025, la Missione 1, Programma 10, capitolo 108009 è incrementata di 43.000 migliaia di euro.
4. Ai maggiori oneri discendenti dal comma 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2025 come segue:
a) per l'importo di 22.859 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo l, Tipologia 103, capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025;
b) per l'importo di 5.000 migliaia di euro mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025;
c) per l'importo di 15.141 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'articolo 20 della
Art. 5. Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità.
1. Ai fini della concessione di contributi in favore dei cittadini residenti in Sicilia per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità attraverso un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4).
2. Ai fini del rimborso alle compagnie aeree convenzionate, per l'applicazione dello sconto sui biglietti per i residenti in Sicilia per un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di euro 9.268.990,85 (Missione 10, Programma 4).
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di provvede mediante riduzione della Missione 10, Programma 4, capitolo 478109.
Art. 6. Variazioni al bilancio della Regione discendenti dagli articoli 4 e 5.
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B" discendenti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)