Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 trasporti |
Data: | 16/06/2025 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Integrazioni all'articolo 39 della legge regionale n. 21 del 2005 in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 4.4.58 - L.R. 16 giugno 2025, n. 16.
Attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.
(B.U. 19 giugno 2025, n. 35)
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. Nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'articolo 3, lettera g), dello Statuto speciale e di cui all'articolo 5, comma 1, del
2. Al fine di assicurare un integrato ed efficace diritto alla mobilità sul territorio regionale, la Regione, tenuto conto delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali già riconosciute dall'articolo 3, comma 3, della
Art. 2. Integrazioni all'articolo 39 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della
"2-bis. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri.
2-ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalità di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 85 e 86 del
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del committente del servizio.
2-quater. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio.
2-quinquies. In attesa dell'adozione degli accorgimenti procedurali previsti nel comma 2-quater, i soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma 2-ter in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi già previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992.".
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).