Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.13 formazione professionale |
Data: | 17/09/2025 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Offerta formativa regionale) |
Art. 3. Introduzione dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua) |
Art. 4. Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, (Implementazione dei sistemi di analisi preventiva del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali) |
Art. 5. Introduzione dell'articolo 10 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze) |
Art. 6. Introduzione dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Ruolo delle imprese, formazione continua e sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato) |
Art. 7. Introduzione degli articoli 29 bis (Indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione) e 29 ter (Modalità attuative) nella legge regionale n. 47 del 1979 |
Art. 8. Norma finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 2.13.18 - L.R. 17 settembre 2025, n. 25.
Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze
(B.U. 18 settembre 2025, n. 52)
Art. 1. Oggetto
1. La presente legge integra la
Art. 2. Introduzione dell'articolo 2 bis nella
1. Dopo l'articolo 2 della
1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze. Per realizzare tale obiettivo, la Regione garantisce un'offerta formativa, in risposta alla domanda di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, attraverso il coinvolgimento del settore privato, delle parti sociali ed economiche nella programmazione e nell'attuazione della stessa.
2. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
3. La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 2, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch), attraverso la promozione di patti per le competenze.".
2
Art. 3. Introduzione dell'articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
1. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire, in esito a percorsi di formazione, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, secondo modelli regionali che evidenzino:
a) le competenze specifiche acquisite;
b) la durata del percorso formativo;
c) il livello di qualificazione raggiunto;
d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.
2. Nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente e della formazione continua, il sistema formativo regionale, al fine di incrementare le competenze della popolazione adulta, è progressivamente orientato a valorizzare e riconoscere, mediante i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), attraverso il rilascio di una certificazione in cui si dia evidenza, attraverso la messa in trasparenza, delle competenze acquisite e della frequenza di percorsi di formazione anche brevi, incluse le microcredenziali.".
Art. 4. Introduzione dell'articolo 8 bis nella
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Implementazione dei sistemi di analisi preventiva del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali)
1. La Regione, nell'ottica di orientare la programmazione e la definizione delle attività formative, promuove e realizza sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro, al fine di analizzare i fabbisogni occupazionali e le competenze professionali richieste dai datori di lavoro nonché i fabbisogni formativi delle persone, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, nonché con altri soggetti istituzionali.
2. Per le finalità previste nel comma 1, la programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa.
3. Gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale costituiscono strumento efficace per introdurre specifiche misure di accompagnamento che agevolano l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.".
Art. 5. Introduzione dell'articolo 10 bis nella
1. Dopo l'articolo 10 della
"Art. 10 bis. (Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze)
1. La Regione promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita (principio del life long learning).
2. Al fine di rendere effettiva la valorizzazione dell'apprendimento previsto al comma 1, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, attraverso il sistema regionale di certificazione delle competenze, già istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2015, n. 33/9 (Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze), che si compone del Servizio di certificazione delle competenze (SCC) e del Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC).
3. I servizi previsti dal comma 2, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il ruolo degli apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, favorendone il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo, la trasparenza e la spendibilità nel mercato del lavoro.
4. La Regione è ente titolare, ai sensi del
5. Per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, la Regione si avvale degli enti titolati (servizi per il lavoro pubblici e privati).
6. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze. 7. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell'Unione europea.".
Art. 6. Introduzione dell'articolo 18 bis nella
1. Dopo l'articolo 18 della
"Art. 18 bis. (Ruolo delle imprese, formazione continua e sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato)
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle imprese nello sviluppo economico e produttivo del territorio, nel regolare funzionamento del mercato del lavoro e nella crescita dell'occupazione e sostiene il loro coinvolgimento attraverso tutte le forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le varie forme dell'alternanza scuola-lavoro, i tirocini, l'incentivazione dell'apprendistato e della formazione continua dei dipendenti. A tal fine, la Regione si attiva per assicurare gradualmente un maggiore coinvolgimento del settore privato, delle istituzioni, parti sociali, istituti scolastici e imprese, nella programmazione e attuazione dell'offerta formativa, anche attraverso la promozione di patti per le competenze e attraverso la creazione di reti strutturali di co-progettazione, erogazione e monitoraggio, coinvolgendole in maniera effettiva in percorsi integrati fondati sulla connessione tra politiche d'istruzione, formazione e lavoro e politiche industriali.
2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove azioni di formazione professionale continua rivolta alle persone occupate, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste in funzione dell'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.
3. In particolare, nell'ambito della formazione continua, la Regione è progressivamente orientata a promuovere forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento, introducendo gradualmente meccanismi di monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione continua e, in particolare, di quella gestita dai fondi paritetici.
4. Al fine di incentivare un maggiore coinvolgimento delle imprese ed il co-finanziamento privato, la Regione introduce strumenti di premialità, in rapporto al numero dei soggetti formati che raggiungono gli obiettivi occupazionali programmati, in particolare nell'ambito della transizione verde. La Regione incentiva la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati volti ad individuare interventi di formazione finalizzati all'allineamento tra domanda e offerta di lavoro.".
Art. 7. Introduzione degli articoli 29 bis (Indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione) e 29 ter (Modalità attuative) nella
1. Dopo l'articolo 29 della
"Art. 29 bis. (Indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione)
1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'orientamento consapevole dei destinatari dei percorsi formativi, l'amministrazione regionale indica negli avvisi e nei bandi per il finanziamento o l'attivazione di corsi di formazione professionale i risultati occupazionali attesi o stimati relativi alle attività oggetto dell'intervento.
2. Le stime e i dati comunicati si basano su analisi recenti, riferite ad almeno uno degli ultimi tre anni e su fonti verificabili, quali indagini di monitoraggio, banche dati istituzionali, report di valutazione o tracciamento dei percorsi formativi pregressi.
3. Le informazioni relative ai risultati occupazionali stimati includono, se disponibili:
a) i settori professionali di riferimento e la coerenza tra la formazione erogata e gli sbocchi lavorativi attesi;
b) le fonti e le metodologie utilizzate per la stima o rilevazione dei risultati occupazionali.
Art. 29 ter (Modalità attuative)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente per materia, definisce, entro il 31 dicembre 2026, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3 bis, 8 bis, 10 bis, 18 bis e 29 bis.
2. La deliberazione è approvata previo parere della commissione, competente per materia, che si esprime entro quindici giorni. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.”.
Art. 8. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).