§ 6.2.514 - L.R. 29 luglio 2025, n. 37.
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:29/07/2025
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.2.514 - L.R. 29 luglio 2025, n. 37.

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)

(B.U. 29 luglio 2025, n. 41 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)

1. L‘articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2023 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse comunità montane)

1. Al fine di concludere il processo di estinzione delle soppresse comunità montane, di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011), la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina uno o più commissari liquidatori, fino a un massimo di quattro, scegliendoli fra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il processo di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 2025.

3. Il compenso onnicomprensivo è definito dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella prevista per i Direttori generali, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva, in caso di nomina di uno o più commissari liquidatori, di cui al precedente comma 1, non può essere superiore alla predetta retribuzione.

4. Al commissario, ovvero ai commissari, di cui al precedente comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i Direttori generali.

5. Il commissario liquidatore, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale regionale distaccato ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata), esercitano i poteri necessari finalizzati alla sollecita liquidazione delle soppresse comunità ed assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali nelle more della conclusione del processo di estinzione; il commissario, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, trasmettono con cadenza semestrale all'Ufficio speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata, nonché alle competenti Commissioni consiliari permanenti, apposita relazione sull'attività svolta.

6. Il commissario liquidatore, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di commissario ad acta ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016).

7. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificata in un massimo di 40.000 euro, è assicurata con le risorse stanziate, per l'esercizio 2025, sulla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.