Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 29/07/2025 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023) |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.2.514 - L.R. 29 luglio 2025, n. 37.
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)
(B.U. 29 luglio 2025, n. 41 Speciale)
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della
1. L‘articolo 16 della
“Articolo 16
(Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle soppresse comunità montane)
1. Al fine di concludere il processo di estinzione delle soppresse comunità montane, di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 23 della
2. Il processo di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 2025.
3. Il compenso onnicomprensivo è definito dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella prevista per i Direttori generali, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva, in caso di nomina di uno o più commissari liquidatori, di cui al precedente comma 1, non può essere superiore alla predetta retribuzione.
4. Al commissario, ovvero ai commissari, di cui al precedente comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i Direttori generali.
5. Il commissario liquidatore, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale regionale distaccato ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della
6. Il commissario liquidatore, ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di commissario ad acta ai sensi dell'articolo 47 della
7. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificata in un massimo di 40.000 euro, è assicurata con le risorse stanziate, per l'esercizio 2025, sulla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.