§ 9.2.45 - D.L. 31 marzo 2025, n. 39.
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.2 assicurazioni contro i danni
Data:31/03/2025
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti in materia di polizze catastrofali
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 9.2.45 - D.L. 31 marzo 2025, n. 39. [1]

Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

(G.U. 31 marzo 2025, n. 75)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;

     Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

     Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra citata è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, concernente «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

     Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto;

     Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;

     Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad un differimento temporale dei predetti obblighi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Misure urgenti in materia di polizze catastrofali

     1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

     a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 1° ottobre 2025;

     b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al 31 dicembre 2025 [2].

     2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

     3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

     3-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso" [3].

     3-ter. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali limiti non si applicano alle grandi imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, e alle società controllate e collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che, alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente i requisiti di fatturato e numero di dipendenti individuati dalla citata lettera o) e che stipulano un contratto assicurativo globale valido per tutto il gruppo" [4].

     3-quater. All'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, commi da 198 a 201, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in collaborazione con l'IVASS, svolge, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la funzione di controllo e verifica, anche su segnalazione delle imprese di cui al comma 101 del presente articolo, al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi" [5].

     3-quinquies. All'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali" [6].

     3-sexies. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'imprenditore, al fine di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, provvedendo a comunicare al proprietario dei beni l'avvenuta stipulazione della polizza, l'indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al terzo periodo, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto nonchè per le somme di cui al quarto periodo, l'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell'articolo 1891, quarto comma, del codice civile" [7].

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 maggio 2025, n. 78.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.