§ 80.9.1234 - D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:04/04/2025
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Organizzazione del Ministero
Art. 2.  Segretariato generale
Art. 3.  Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore
Art. 4.  Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 5.  Direzione generale del diritto allo studio
Art. 6.  Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica
Art. 7.  Direzione generale dell'internazionalizzazione
Art. 8.  Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
Art. 9.  Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
Art. 10.  Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione
Art. 11.  Uffici di livello dirigenziale non generale
Art. 12.  Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale
Art. 13.  Revisione periodica dell'organizzazione ministeriale
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 15.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 80.9.1234 - D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62.

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

(G.U. 2 maggio 2025, n. 100)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e in particolare l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e in particolare l'articolo 23-ter;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'articolo 1, comma 470;

     Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

     Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, comma 936, ai sensi del quale la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 19-quinquies, comma 3, che dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, di un numero complessivo di quaranta unità di personale, di cui uno dirigente di livello dirigenziale generale, tre dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1;

     Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 28, comma 2-ter, che, in relazione alla struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca di quaranta unità, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1;

     Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonchè l'articolo 9, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021;

     Considerato che per il Ministero dell'università e della ricerca l'incremento della dotazione organica previsto dalla citata tabella A dell'allegato 1 al decreto-legge n. 44 del 2023 è pari a due unità dirigenziali di prima fascia e due unità dirigenziali di seconda fascia;

     Considerato che l'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal citato articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023, specifica che il numero degli uffici dirigenziali generali del Ministero dell'università e della ricerca è pari a otto;

     Considerato, pertanto, che la dotazione organica dirigenziale di prima fascia del Ministero dell'università e della ricerca è complessivamente pari a dieci unità, di cui otto previste dal citato articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023, e due unità derivanti dall'incremento della dotazione organica disposto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023;

     Ritenuto di procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di incrementarne l'efficacia e l'efficienza;

     Ritenuto che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 dicembre 2024;

     Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'università e della ricerca;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione del Ministero

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero».

     2. Il Ministero è articolato nelle seguenti otto direzioni generali, coordinate da un segretario generale:

     a) direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore;

     b) direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) direzione generale del diritto allo studio;

     d) direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica;

     e) direzione generale dell'internazionalizzazione;

     f) direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria;

     g) direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca;

     h) direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione.

     3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonchè ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilità. Il coordinamento del contenzioso afferente a più direzioni generali è assicurato dal segretario generale.

     4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

     5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

     6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più direzioni e può formulare proposte al Ministro dell'università e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonchè in materia di coordinamento delle attività informatiche. La Conferenza è presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

 

     Art. 2. Segretariato generale

     1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè quelle di seguito indicate:

     a) istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione;

     b) proposta al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell'organizzazione dell'Amministrazione;

     c) coordinamento delle attività delle direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     d) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali;

     e) raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     f) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     g) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa;

     h) coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della performance;

     i) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione;

     l) coordinamento dei rapporti con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.

     2. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     3. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero, ferma restando la titolarità dei rispettivi programmi, di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè delle relative risorse finanziarie, esercitano le attività programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi previa comunicazione al segretario generale.

 

     Art. 3. Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore

     1. La direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore, in termini di attività didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacità di attrarre risorse nazionali e internazionali;

     b) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla «no tax area»;

     c) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     d) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore, in raccordo con la direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     f) valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunità scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attività conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di start-up e spin-off, anche in attuazione delle iniziative del PNRR;

     g) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci;

     h) coordinamento delle attività dirette all'attuazione della contabilità economico-patrimoniale;

     i) coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi;

     l) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

     Art. 4. Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

     1. La direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) istituzione e accreditamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonchè di ogni altra istituzione della formazione superiore;

     b) controllo sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti adottati da università e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale, nonchè sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     c) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori;

     d) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     f) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con il Consiglio universitario nazionale (CUN);

     g) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

     h) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale;

     i) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilità, la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali;

     l) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e accreditamento dei relativi corsi;

     m) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli universitari ad honorem;

     n) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;

     o) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

 

     Art. 5. Direzione generale del diritto allo studio

     1. La direzione generale del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale;

     b) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

     c) attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;

     d) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

     e) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;

     f) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;

     g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, nonchè cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     h) indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento;

     i) raccordo col Ministero dell'istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.

 

     Art. 6. Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica

     1. La direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) promozione, programmazione e incentivazione della ricerca;

     b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei;

     c) promozione dell'accesso, con uguali opportunità, ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati;

     d) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     e) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali;

     f) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     g) autorità di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     h) sostegno e incentivazione, in coordinamento con le altre direzioni generali competenti, della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore;

     i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

     l) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     m) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonchè delle attività di trasferimento tecnologico;

     n) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca nonchè istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti pubblici di ricerca;

     o) supporto alla funzione di indirizzo nonchè vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

     p) coordinamento, attuazione e monitoraggio del programma nazionale per la ricerca (PNR) e dei suoi aggiornamenti annuali;

     q) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei;

     r) indirizzo, normazione generale, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca, e compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull'Agenzia «ItaliaMeteo»;

     s) analisi, predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati e altri organismi operanti nel comparto della ricerca, riconosciuti da apposite norme e finanziati dal Ministero;

     t) istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori di consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati che ricevono contributi a carico del bilancio del Ministero;

     u) incentivazione e valutazione delle attività di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca;

     v) promozione e sostegno della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale per lo sviluppo di innovazioni trasformative, quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (automotive e big data), nonchè di processi di transizione verde (green economy) inclusiva e sostenibile.

     2. Nell'ambito della direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

     Art. 7. Direzione generale dell'internazionalizzazione

     1. La direzione generale dell'internazionalizzazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore;

     b) promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali;

     c) monitoraggio della normativa dell'Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca;

     d) partecipazione alle attività degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale;

     e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali;

     f) cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilità;

     h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per l'uso all'estero;

     i) riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero;

     l) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     m) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148;

     n) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori;

     o) promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;

     p) filiazioni e accreditamento delle università estere.

 

     Art. 8. Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

     1. La direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

     b) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009;

     c) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario; promozione della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e della programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     d) accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi; promozione dell'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

     e) riconoscimento delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi;

     f) cura delle attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle scuole di specializzazione del settore sanitario, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     g) cura dei rapporti, nelle materie di competenza della direzione generale, con il Ministero della salute e con le regioni;

     h) accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

     i) coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

     l) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione;

     m) programmazione e gestione degli esami di Stato per l'iscrizione agli ordini e ai collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale.

 

     Art. 9. Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca

     1. La direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali;

     b) definizione delle procedure e dei criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero;

     c) definizione e attuazione, in raccordo con il CNVR e con l'ANVUR, delle procedure e dei criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del Ministero, delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero;

     d) nomina dei revisori e dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definitivi dal CNVR;

     e) definizione delle procedure e dei criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attività di competenza delle direzioni generali del Ministero;

     f) definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attività delle altre direzioni generali del Ministero;

     g) gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le competenze e le attività delle direzioni generali del Ministero;

     h) raccolta, studio, analisi, comparazione e diffusione dei dati per le materie di competenza, nonchè delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello europeo e internazionale;

     i) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     l) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonchè supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della medesima legge n. 113 del 1991;

     m) definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca, come individuati con apposito decreto ministeriale;

     n) attività connesse all'accesso al contributo del 5 per mille del gettito IRPEF di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica;

     o) valutazione e finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative anche in tema di aerospazio, quali il Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), e di iniziative progettuali in tema di green technologies;

     p) supporto alla attività di indirizzo nonchè sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide, ai sensi della normativa vigente;

     q) definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca.

 

     Art. 10. Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione

     1. La direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

     a) amministrazione e gestione del personale del Ministero;

     b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

     c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro;

     d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

     f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

     g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     h) attività di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali;

     i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero;

     l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonchè quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

     m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione;

     n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

     o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet;

     p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     r) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati;

     s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

     t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

     u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

     v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore;

     z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero;

     aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

     bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore università e ricerca;

     cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza;

     dd) progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attività del Ministero;

     ee) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione;

     ff) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca;

     gg) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca;

     hh) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero;

     ii) elaborazione del piano di comunicazione annuale;

     ll) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e dei siti tematici;

     mm) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico;

     nn) studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza;

     oo) rapporti con gli organismi di consultazione interni al Ministero operanti nelle materie connesse alle competenze della direzione generale;

     pp) attività connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonchè attività connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

     qq) attività connesse alla protezione dei dati personali.

     2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'università e della ricerca.

 

     Art. 11. Uffici di livello dirigenziale non generale

     1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 12. Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale

     1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nella tabella A, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, presente nella tabella A, di cui all'Allegato 1, sono comprese sei unità da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

     3. Nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, è conferita presso il Segretariato generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

     Art. 13. Revisione periodica dell'organizzazione ministeriale

     1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalità ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.

     2. I riferimenti alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente è individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati.

     3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze.

     4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2025  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 775

 

     Allegato 1

     (articolo 12)

 

     Tabella A

 

Personale dirigenziale:

 

Dirigenti di prima fascia

10*

Dirigenti di seconda fascia

46**

Totale dirigenti

56

* esclusa la posizione di prima fascia prevista, per gli uffici di diretta collaborazione, per gli anni 2021-2027, dall'articolo 64 c. 6-ter del decreto-legge n. 77/2021

 

**comprese le 6 unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 

Personale non dirigenziale:

 

Area Funzionari

 

Area Assistenti

 

Area Operatori

 

Totale aree

 

TOTALE COMPLESSIVO