Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 02/04/2025 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 80.9.1233 - D.P.R. 2 aprile 2025, n. 61.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
(G.U. 2 maggio 2025, n. 100)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
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Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 16 dicembre 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.»;
b) all'articolo 9:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, può essere inserito anche il personale di altre amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima.»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio di cui al primo periodo, con decreto del Ministro può essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilità e agli obblighi di reperibilità connessi, un'indennità aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria è corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attività produttive;»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «86.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000 euro annui,».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 791