Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 28/03/2025 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio |
Art. 1 bis. (Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri). |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 10.3. 283 - D.L. 28 marzo 2025, n. 37. [1]
Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.
(G.U. 28 marzo 2025, n. 73)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonchè norme di coordinamento con l'ordinamento interno;
Vista
Visto il
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalità e l'efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio
1. All'articolo 3 della
a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonchè quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al
b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera" [3].
2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.».
2-bis. Al
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del
2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del
b) all'articolo 6-bis, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis" [4].
2-ter. Al
a) all'articolo 28-bis, comma 2-bis, le parole: "Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda è stata ivi presentata,";
b) all'articolo 35-bis, comma 2-ter, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis,";
c) all'articolo 35-ter, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis," [5].
Art. 1 bis. (Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri). [6]
1. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.