Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.1 agricoltura - organizzazione |
Data: | 20/08/2024 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988. Proroga di incarico |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.1.73 - L.R. 20 agosto 2024, n. 11.
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 in materia di organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari
(B.U. 22 agosto 2024, n. 44)
Art. 1. Integrazioni all'articolo 14 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della
"2 bis. Allo scadere del triennio di nomina del capitano, laddove per situazioni particolari e di criticità, come per esempio la campagna AIB, eventi calamitosi o urgenze, non sia possibile procedere con il rinnovo dell'incarico, il sindaco, con proprio decreto, può disporne la proroga fino ad un massimo di sei mesi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza del triennio dalla nomina. Entro il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la fine della proroga, l'assemblea dei barracelli è tenuta ad espletare la procedura di cui all'articolo 12, comma 7.".
Art. 2. Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).