§ 41.7.408 - D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 147.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/09/2023
Numero:147


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475


§ 41.7.408 - D.Lgs. 26 settembre 2023, n. 147.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

(G.U. 19 ottobre 2023, n. 245)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 9 e 16;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 recante «Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

     «Nella propria articolazione territoriale il C.O.N.I. tiene conto delle specificità linguistiche dei territori.

     Le specificità linguistiche dei territori sono altresì prese in considerazione dalle federazioni sportive nazionali (FSN), dalle discipline sportive associate (DSA) e dagli enti di promozione sportiva (EPS) nella propria articolazione territoriale.

     In ragione delle specificità linguistiche il Verband der sportvereine südtirol (VSS) e l'Unione delle società sportive altoatesine (USSA) possono essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (EPS), in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'ordinamento sportivo.».

     2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Provincia di Bolzano esercita, inoltre, le funzioni di controllo degli enti di cui all'articolo 2, quarto comma.».