Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.8 trasporti e viabilità |
Data: | 07/12/2022 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/2010) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2010) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2010) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14/2010) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale 14/2010) |
Art. 6. (Inserimento del capo II bis nella legge regionale 14/2010) |
Art. 7. (Inserimento degli articoli da 10 bis a 10 quinquies nella legge regionale 14/2010) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2010) |
Art. 9. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 14/2010) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 14/2010) |
Art. 11. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 14/2010) |
Art. 12. (Norme finanziarie) |
Art. 13. (Norme transitorie) |
Art. 14. (Abrogazioni) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 4.8.129 - L.R. 7 dicembre 2022, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).
(B.U. 14 dicembre 2022, n. 50 - S.O. n. 45)
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
a) al numero 1 della lettera a) dopo la parola «usufrutto» sono inserite le seguenti: «o di contratti di noleggio a lungo termine»;
b) alla lettera b) dopo la parola «oggetto» sono inserite le seguenti: «o di noleggio a lungo termine o»;
c) alla lettera d) le parole: «effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui al punto 1 dell'allegato B» sono soppresse.
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All' articolo 3 della
a) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:
«4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.»;
b) i commi 4 bis, 8 e 9 sono abrogati.
Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 6 dell'articolo 4 della
a) alla lettera a) le parole «, qualora da tale variazione discenda, ai sensi della presente legge, l'ottenimento di un contributo di entità inferiore a quello originariamente riconosciuto» sono soppresse;
b) la lettera b) è abrogata.
Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure;»;
b) alla lettera d) le parole «ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure di sostegno indebitamente percepite».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 8 bis della
1. All' articolo 8 bis della
a) al comma 2 le parole «a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e» sono sostituite dalle seguenti: «a fronte delle attività svolte a favore dei richiedenti le misure di sostegno e dei beneficiari delle stesse, nonché»;
b) al comma 3 le parole «al Servizio energia della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente in materia di energia».
Art. 6. (Inserimento del capo II bis nella
1. Dopo l' articolo 10 della
«Capo II bis
Accesso digitale alle misure di sostegno»
Art. 7. (Inserimento degli articoli da 10 bis a 10 quinquies nella
1. Dopo l' articolo 10 della
«Art. 10 bis. (Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:
1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;
3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;
5) la visualizzazione dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario nell'ultimo periodo.
Art. 10 ter. (Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno)
1. I soggetti interessati a ottenere le misure di sostegno accedono, tramite identità digitale, al portale ID digitale ai fini dell'attivazione dell'APP cittadino che gli attribuisce l'identificativo digitale nel quale è riportato il numero di targa del mezzo al quale si riferisce la misura di sostegno. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno di tali veicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 esibiscono l'identificativo digitale al gestore dell'impianto presso il quale è effettuato il rifornimento di carburante.
Art. 10 quater. (Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:
a) è responsabile della gestione informatica dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;
c) tramite il portale ID digitale:
1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) comunica nella prima giornata lavorativa successiva, alla Camera di commercio competente per territorio, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro UTF;
d) tramite l'APP presidiante:
1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;
3) registra giornalmente i rifornimenti eseguiti.
2. Le modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno sono definite con linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Art. 10 quinquies. (Dispositivi hardware e software)
1. Ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno i gestori utilizzano propri dispositivi hardware con oneri a loro carico, compresi quelli relativi alla predisposizione di una connettività dati adeguata al funzionamento dei dispositivi hardware stessi.
2. Alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno provvede l'Amministrazione regionale tramite la società in house INSIEL SpA.».
Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 della
1. All' articolo 11 della
a) al comma 1 dopo le parole «al Capo II» sono inserite le seguenti: «e al Capo II bis»;
b) al comma 3 dopo le parole «al Capo II» sono inserite le seguenti: «e al Capo II bis».
Art. 9. (Modifiche all'articolo 12 della
1. All' articolo 12 della
a) nella rubrica le parole «dei privati» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone fisiche»;
b) alla lettera b) del comma 2 dopo la parola «leasing» sono inserite le seguenti: «o di noleggio a lungo termine»;
c) al comma 3 dopo la parola «leasing» sono inserite le seguenti: «o di noleggio a lungo termine».
Art. 10. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All' articolo 13 della
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall' articolo 7 della
b) il comma 7 è abrogato;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi di cui al comma 8 indebitamenti percepiti.».
Art. 11. (Modifica all'articolo 14 della
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della
«1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano la banca dati di cui all'articolo 7 con i dati relativi ai verbali di contestazione, ai pagamenti in misura ridotta, alle ordinanze ingiunzioni e alle ordinanze di archiviazione, entro quindici giorni dalla notifica degli atti emessi e dai pagamenti in misura ridotta.».
Capo II
Norme finali e transitorie
Art. 12. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della
2. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 4 ter, della
3. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b), della
4. Per le finalità di cui all' articolo 10 quinquies, comma 2, della
5. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 10, della
6. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 1, della
Art. 13. (Norme transitorie)
1. Nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
a) i titolari dell'identificativo di cui all' articolo 4 della
b) coloro che intendono ottenere per la prima volta le misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti a prezzo ridotto, chiedono l'identificativo di cui all' articolo 4 della
c) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano i rifornimenti dei carburanti a prezzo ridotto anche con le modalità di cui all' articolo 10 quater della
d) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano la comunicazione dei dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti di cui all' articolo 9, comma 4, della
Art. 14. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati in particolare:
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
b) gli articoli 15 e 15 bis della
c) l' articolo 157 della
2. Sono abrogati, a decorrere dall'1 gennaio 2024, in particolare:
a) le lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della
b) l' articolo 5 della
c) l' articolo 7 bis della
d) i commi 2 e 6 dell' articolo 8 della
e) l' articolo 9 della
f) i commi 3, 5 e 6 dell' articolo 13 della
g) il comma 2 dell'articolo 14 della
h) l' articolo 20 della
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2023.