§ 46.8.32e - Legge 5 luglio 1965, n. 811.
Modifica all'art. 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/07/1965
Numero:811


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in [...]


§ 46.8.32e - Legge 5 luglio 1965, n. 811. [1]

Modifica all'art. 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

(G.U. 19 luglio 1965, n. 179).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente:

     "Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'art. 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo art. 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'art. 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.