Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/07/1965 |
Numero: | 811 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in [...] |
§ 46.8.32e - Legge 5 luglio 1965, n. 811. [1]
Modifica all'art. 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.
(G.U. 19 luglio 1965, n. 179).
Il secondo comma dell'art. 18 della
"Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'art. 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo art. 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'art. 63 della
[1] Abrogata dall'art. 2268 del