§ 46.8.29a - Legge 23 giugno 1962, n. 882.
Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:23/06/1962
Numero:882


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente
Art. 2.      La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191


§ 46.8.29a - Legge 23 giugno 1962, n. 882. [1]

Modifica alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

(G.U. 25 luglio 1962, n. 186).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, è sostituito dal seguente:

     "In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.