§ 46.8.28c - Legge 29 giugno 1961, n. 577.
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:29/06/1961
Numero:577


Sommario
Art. 1.      Il periodo di servizio stabilito dall'art. 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in [...]
Art. 2.      L'art. 4 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento [...]
Art. 4.      All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 2 sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 6 dello stato di [...]


§ 46.8.28c - Legge 29 giugno 1961, n. 577. [1]

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).

 

 

     Art. 1.

     Il periodo di servizio stabilito dall'art. 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è ridotto rispettivamente a due e quattro anni.

     Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a "scelto".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

     "La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe".

 

          Art. 3.

     Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

 

          Art. 4.

     All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 2 sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.