Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 694 |
Sommario |
Art. 1. L'art. |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 46.8.27a - Legge 30 luglio 1959, n. 694. [1]
Modifica dell'art. 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
(G.U. 7 settembre 1959, n. 214).
L'art. 2 della
"Nei riguardi del personale arruolato prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del