Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/09/1945 |
Numero: | 590 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551, sono sostituiti dai seguenti (Omissis) |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 46.8.74 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, n. 590.
Avanzamento dei sottufficiali della Regia guardia di finanza reduci dalla prigionia di guerra.
(G.U. 4 ottobre 1945, n. 119)
Gli articoli 5, 6 e 7 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.