§ 46.8.9 - R.D. 15 aprile 1928, n. 1024.
Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:15/04/1928
Numero:1024


Sommario
Art. unico.      E' approvato, in sostituzione del regolamento di cui al regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso apportate con regio decreto 18 novembre 1926, n. 2080, l'unito regolamento [...]
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Artt. 3. – 14.  [3].
Art. 15.  [4]
Art. 16.  [5]
Art. 17.  [6]
Art. 18.  [7]
Art. 19. 
Art. 20.      Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel collegio medico-legale per il parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati
Art. 21. 
Art. 22.  [10]
Art. 23.  [11]
Artt. 24. – 27.  [12].
Art. 28.  [13]
Art. 29.  [14]
Art. 30.  [15]
Art. 31.  [16]
Artt. 32. – 36.  [17].


§ 46.8.9 - R.D. 15 aprile 1928, n. 1024.

Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato.

(G.U. 25 maggio 1928, n. 122)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato, in sostituzione del regolamento di cui al regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, e delle aggiunte ad esso apportate con regio decreto 18 novembre 1926, n. 2080, l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato e nostro ministro segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

 

Regolamento

 

Capo I

DELLE DOMANDE PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

          Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

Capo II

DEL MODO DI PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLE INFERMITA', LESIONI E FERITE

 

          Artt. 3. – 14. [3].

 

          Art. 15. [4]

 

          Art. 16. [5]

 

          Art. 17. [6]

 

Capo III

DEI CRITERI DA SEGUIRE NEGLI ACCERTAMENTI

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19. [8]

     [Il collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, è costituito per decreto reale e composto come appresso:

     un generale del regio esercito, presidente;

     tre ufficiali medici superiori del regio esercito ed un ufficiale medico superiore della regia marina, membri.

     Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi ministeri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio permanente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo.

     La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall'art. 11 legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il collegio.

     Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze, sempre quando questi non sia rappresentato dal sostituto, concessogli a norma dell'art. 11 della legge medesima, che abbia grado più elevato o sia più anziano degli altri componenti del collegio. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti, quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa amministrazione nominati a tale scopo dai ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il collegio. Esso sarà prescelto dai ministri competenti su richiesta motivata del presidente.

     Il segretario del collegio sarà nominato dal ministro per la guerra fra ufficiali medici in servizio permanente effettivo; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal ministero.

     Il collegio dipende direttamente dal ministero della guerra (direzione centrale di sanità militare). Esso ha sede al ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.]

 

          Art. 20.

     Ai medici specialisti dei quali sia richiesto l'intervento nel collegio medico-legale per il parere consultivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, sono assegnati:

     a) se non siano funzionari statali, gettoni di presenza nella misura di lire 50 per ciascun giorno di adunanza del collegio, tenuta col loro intervento, e, quando essi non risiedano in Roma, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5° ;

     b) se siano funzionari dello Stato, gettoni di presenza nella misura di lire 25, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni nei casi di residenza fuori di Roma.

 

          Art. 21. [9]

     [Il collegio medico di cui al precedente art. 19 avrà facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati quando lo ritenga opportuno, e darà i suoi pareri sui seguenti punti:

     1) pareri e visite dirette chiesti dalla corte dei conti e dai suoi organi amministrativi e giurisdizionali;

     2) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati (art. 4, comma secondo, dell'istruzione per l'applicazione del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 640);

     3) mantenimento o riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra (art. 2 e 8 del regio decreto-legge 1032 del 14 giugno 1917);

     4) visite e pareri di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 28 novembre 1920, che determinava il funzionamento del collegio medico superiore istituito con decreto luogotenenziale 5 novembre 1920, n. 1597;

     5) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dai ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica ed anche da altri ministeri che non abbiano un'organizzazione sanitaria propria.]

 

Capo IV

DELLE DOMANDE DI RIPOSO DEGLI IMPIEGATI CIVILI PER INFERMITA', LESIONI O FERITE PROVENIENTI DA CAUSE DI SERVIZIO

 

          Art. 22. [10]

 

Capo V

DELLE DOMANDE DI RIPOSO DEI MILITARI PER INFERMITA', LESIONI O FERITE DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO

 

          Art. 23. [11]

 

Capo VI

DELLE VISITE SANITARIE

 

          Artt. 24. – 27. [12].

 

Capo VII

CLASSIFICAZIONE DELLE FERITE ED INFERMITA' PEI MILITARI

 

          Art. 28. [13]

 

          Art. 29. [14]

 

Capo VIII

DELL'ACCERTAMENTO DELLA FISICA INABILITÀ PER INFERMITA' NON PROVENIENTI DA CAUSA DI SERVIZIO

 

          Art. 30. [15]

 

          Art. 31. [16]

 

Capo IX

DELLE DOMANDE PER LIQUIDAZIONE DI PENSIONE PRIVILEGIATA ALLE FAMIGLIE DEGLI IMPIEGATI CIVILI, DEGLI OPERAI, AGENTI E DEI MILITARI

 

          Artt. 32. – 36. [17].


[1] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[3] Articoli abrogati dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[4] Articolo modificato dall'art. unico del R.D. 28 aprile 1937, n. 1825 e abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[5] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[6] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[10] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[11] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[12] Articoli abrogati dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[13] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[14] Articolo modificato dall'art. unico del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2075 e abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[15] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[16] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

[17] Articoli abrogati dall'art. 20 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.