§ 46.6.121 - Legge 2 dicembre 1980, n. 794.
Adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:02/12/1980
Numero:794


Sommario
Art. 1.      Per elevare la capacità operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge
Art. 2.      Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2
Art. 3.      Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente art. 1 comprende
Art. 4.      Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge
Art. 5.      Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verrà istituita la zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]


§ 46.6.121 - Legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Adeguamento operativo della guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale.

(G.U. 4 dicembre 1980, n. 333)

 

 

     Art. 1.

     Per elevare la capacità operativa della guardia di finanza ai fini della lotta all'evasione fiscale, con la presente legge:

     sono stabiliti i nuovi organici del personale del Corpo come indicato nell'art. 2;

     è autorizzato il Ministro delle finanze ad effettuare la spesa straordinaria di lire 120 miliardi, per il periodo dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, per la realizzazione di un programma relativo all'addestramento del personale ed alle attrezzature didattiche, all'adeguamento delle infrastrutture addestrative, al potenziamento delle trasmissioni e dell'informatica, nonchè ad altre esigenze connesse con gli incrementi organici. Per gli anni 1981 e successivi la somma da iscrivere in bilancio sarà determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

 

          Art. 2.

     Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2.

     La tabella n. 1 allegata alla presente legge sostituisce la tabella allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

     Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4.

     L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza, previsto dalla legge 29 maggio 1967, n. 380, è fissato in 400 unità.

 

          Art. 3.

     Il programma da attuare con il finanziamento straordinario previsto dal precedente art. 1 comprende:

     l'effettuazione di attività addestrative di qualificazione del personale, con relativa corresponsione delle indennità ai partecipanti e dei compensi agli insegnanti, nonchè la realizzazione di strutture ed attrezzature didattiche;

     l'acquisto, la costruzione e la locazione di immobili per reparti d'istruzione della guardia di finanza, nonchè la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione degli immobili demaniali sedi dei predetti reparti;

     l'adeguamento ed il rinnovamento del sistema delle trasmissioni e l'acquisizione di apparati per la elaborazione automatica dei dati nonchè il relativo adeguamento delle infrastrutture tecniche;

     l'acquisizione del vestiario, dell'equipaggiamento, dell'armamento e dei materiali di casermaggio, necessaria in relazione all'aumento degli organici del personale.

 

          Art. 4.

     Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge.

     All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 5.

     Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verrà istituita la zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.

     Il quarto comma dell'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Tabelle

     (omesse)