§ 46.6.74 - Legge 5 agosto 1962, n. 1209.
Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:05/08/1962
Numero:1209


Sommario
Art. 1.      E' istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza
Art. 2.      Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente art. 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro per le finanze
Art. 5.      L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro d'avanzamento, [...]
Art. 6.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli [...]


§ 46.6.74 - Legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

(G.U. 21 agosto 1962, n. 210)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

     Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

 

          Art. 2.

     Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente art. 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 3. [1]

     L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

 

          Art. 4.

     L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro per le finanze.

     Nella predetta aliquota è incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando di cui alla tabella allegata alla presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungerà l'anzianità di grado prevista dalla tabella stessa.

 

          Art. 5.

     L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro d'avanzamento, con anzianità dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 6.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo.

 

     Tabella - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza [2].

 

Grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Permanenza minima nel grado

Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione

Colonnello

--

--

--

Tenente colonnello

scelta [a]

3 anni [b]

Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge [c]

 

     [a] Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

     [b] Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta. Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nell'anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

     [c] L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 1° marzo 1972, n. 43.

[2]  Tabella così sostituita dall'art. 4 della L. 1° marzo 1972, n. 43.