§ 46.6.16 - D.Lgs.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 37 .
Riammissione in servizio permanente di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati o trattenuti in servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:21/01/1947
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Sino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, a parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, ai sottufficiali e militari di [...]
Art. 2.      La riammissione dei militari di cui all'articolo precedente ha luogo col grado che rivestivano e con l'anzianità in esso maturata alla data del richiamo o del [...]
Art. 3.      Le norme dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, numero 64, continuano ad avere integrale applicazione per la riammissione dei sottufficiali e militari di truppa della [...]


§ 46.6.16 - D.Lgs.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 37 [1] .

Riammissione in servizio permanente di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati o trattenuti in servizio.

(G.U. 27 febbraio 1947, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     Sino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, a parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere concessa, a domanda, la riammissione in servizio permanente nel Corpo col vincolo di nuova ferma, se in possesso dei requisiti prescritti e se riconosciuti meritevoli, prescindendo dal periodo di tempo trascorso in congedo e dallo stato di celibe o di vedovo senza prole e semprechè il limite del 35° anno di età non sia stato superato alla data dell'ultimo richiamo o del trattenimento in servizio.

 

          Art. 2.

     La riammissione dei militari di cui all'articolo precedente ha luogo col grado che rivestivano e con l'anzianità in esso maturata alla data del richiamo o del trattenimento in servizio - fatte salve le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra - ed è subordinata alla condizione che vi siano posti disponibili nei rispettivi gradi del ruolo organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del servizio permanente del Corpo.

 

          Art. 3.

     Le norme dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, numero 64, continuano ad avere integrale applicazione per la riammissione dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in congedo.

     L'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, è abrogato.


[1]  Ratificato dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4417.