Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 21/01/1947 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Sino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, a parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, ai sottufficiali e militari di [...] |
Art. 2. La riammissione dei militari di cui all'articolo precedente ha luogo col grado che rivestivano e con l'anzianità in esso maturata alla data del richiamo o del [...] |
Art. 3. Le norme dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, numero 64, continuano ad avere integrale applicazione per la riammissione dei sottufficiali e militari di truppa della [...] |
§ 46.6.16 - D.Lgs.C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 37 [1] .
Riammissione in servizio permanente di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati o trattenuti in servizio.
(G.U. 27 febbraio 1947, n. 48)
Sino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, a parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 della
La riammissione dei militari di cui all'articolo precedente ha luogo col grado che rivestivano e con l'anzianità in esso maturata alla data del richiamo o del trattenimento in servizio - fatte salve le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra - ed è subordinata alla condizione che vi siano posti disponibili nei rispettivi gradi del ruolo organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del servizio permanente del Corpo.
Le norme dell'art. 7 della
L'art. 12 del
[1] Ratificato dalla