Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 22/01/1942 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le [...] |
Art. 2. Sono istituiti l'ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX |
Art. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 4. A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368 |
§ 46.5.a - Legge 22 gennaio 1942, n. 104. [1]
Aggiornamenti alla Legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito.
(G.U. 6 marzo 1942, n. 54).
Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"L'organico degli ufficiali generali è il seguente: |
|
|
generali di corpo d'armata |
N. |
35 |
generali di divisione |
" |
92 |
generali di divisione dei carabinieri reali |
" |
4 |
tenenti generali del servizio di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio) |
" |
4 |
tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio) |
" |
1 |
tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio) |
" |
1 |
tenente generale medico |
" |
1 |
tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato) |
" |
1 |
generali di brigata |
" |
165 |
generali di brigata dei carabinieri reali |
" |
8 |
generale di brigata del corpo automobilistico |
" |
1 |
maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria |
" |
6 |
maggiori generali del servizio tecnico del genio |
" |
2 |
maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione |
" |
2 |
maggiori generali medici |
" |
7 |
maggiori generali commissari |
" |
2 |
"Fra i 35 generali di corpo l'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonché il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.
"Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoperti di una delle seguenti cariche:
direttore generale del genio nel ministero della guerra;
direttore generale del genio militare nel ministero della marina;
direttore dell'istituto geografico militare;
direttore del servizio chimico;
membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.
"L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto indicate:
a) primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;
b) aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;
c) primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il Principe ereditario;
d) comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;
e) comandante generale della regia guardia di finanza;
f) presidente del tribunale supremo militare;
g) ispettore della fanteria e generale addetto all'ispettorato della fanteria;
h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'ispettorato della artiglieria;
i) ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del genio;
l) ispettore delle truppe alpine;
m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;
n) generali per incarichi vari determinati dal ministro per la guerra;
o) generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra".
L'art. 20 è sostituito dal seguente:
"Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:
una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;
un centro studi della motorizzazione;
ed ha il seguente organico di ufficiali:
Ufficiali generali: |
|
|
tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio) |
N. |
1 |
maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione |
" |
2 |
Totale |
N |
3 |
"Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5. |
|
|
Ufficiali superiori ed inferiori: |
" |
|
colonnelli (direttori e capi divisione) |
N. |
5 |
tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione) |
" |
36 |
maggiori, capitani tenenti (addetti) |
|
|
Totale |
N |
41 |
Negli art. 3, 7, 11, 13, 14, 16, 50 e nelle intestazioni dei capi VII, VIII e X, le denominazioni "servizio tecnico delle armi e delle munizioni", "servizio studi ed esperienze del genio", "servizio tecnico automobilistico" e "Istituto superiore tecnico armi e munizioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle altre "servizio tecnico di artiglieria", "servizio tecnico del genio", "servizio tecnico della motorizzazione" e "istituto superiore tecnico di artiglieria".
Sono istituiti l'ispettorato delle truppe alpine, dal 15 giugno 1941-XIX, e l'ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate, dal 1° settembre 1941-XIX.
A decorrere dal 1 dicembre 1941-XX, artt. 24 e 25 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 24. - "Il servizio di commissariato comprende:
1° una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;
2° due ispettorati di commissariato di zona;
3° diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;
4° diciotto compagnie di sussistenza;
5° stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.
"Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto reale, su proposta del ministro per la guerra, d'intesa con il ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio".
Art. 25. - "L'organico degli ufficiali del servizi di commissariato è il seguente:
Ufficiali generali:
un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;
due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.
Detti ufficiali generali sono compresi negli organi di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori ed inferiori: |
|
|
A) Ufficiali commissari: |
|
|
colonnelli |
N. |
20 |
tenenti colonnelli |
" |
55 |
maggiori |
" |
81 |
capitani |
" |
147 |
tenenti e sottotenenti |
" |
132 |
Totale |
N |
435 |
B) Ufficiali di sussistenza: |
|
|
tenenti colonnelli |
N. |
14 |
maggiori |
" |
25 |
capitani |
" |
96 |
tenenti e sottotenenti |
" |
92 |
Totale |
N |
227 |
A decorrere dal 15 giugno 1941-XIX, è sanzionata la soppressione del comando superiore delle truppe alpine di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del