§ 46.4.1D - Legge 30 dicembre 1971, n. 1228.
Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:30/12/1971
Numero:1228


Sommario
Art. 1.      L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) con funzioni di polizia è fissata, a decorrere dal 1° settembre 1971, nelle seguenti [...]
Art. 2.      L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato va estesa ai tecnici di concetto (geometri e periti agrari) dello stesso Corpo [...]
Art. 3.      Le misure delle indennità per servizio forestale stabilite dai precedenti articoli 1 e 2 saranno variate automaticamente e nella stessa misura ogni qualvolta subiranno variazioni l'indennità [...]
Art. 4.      Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge prevista in lire 195 milioni per l'esercizio 1971, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1701 dello stato di [...]
Art. 5.      Gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme.


§ 46.4.1D - Legge 30 dicembre 1971, n. 1228. [1]

Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo.

(G.U. 22 gennaio 1972, n. 19)

 

     Art. 1.

     L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) con funzioni di polizia è fissata, a decorrere dal 1° settembre 1971, nelle seguenti misure mensili lorde:

     a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Direttore generale

85.430

60.820

Ispettore generale

62.090

38.090

Ispettore capo

50.350

28.450

Ispettore superiore

33.450

15.350

Ispettore principale

36.670

18.570

Ispettore

36.680

17.680

Ispettore aggiunto

37.740

17.040

     b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Ispettore generale

56.690

37.090

Ispettore capo

38.450

28.450

Ispettore superiore

33.350

15.350

Ispettore principale

36.570

18.570

Ispettore

36.680

17.680

Ispettore aggiunto

37.740

17.040

     A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

     a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Direttore generale

87.740

60.820

Ispettore generale

65.090

38.090

Ispettore capo

56.350

28.450

Ispettore superiore

43.350

15.350

Ispettore principale

46.570

18.570

Ispettore

46.680

17.680

Ispettore aggiunto

47.740

17.040

     b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Ispettore generale

65.090

37.090

Ispettore capo

56.350

28.450

Ispettore superiore

43.350

15.350

Ispettore principale

46.570

18.570

Ispettore

46.680

17.680

Ispettore aggiunto

47.740

17.040

 

          Art. 2.

     L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato va estesa ai tecnici di concetto (geometri e periti agrari) dello stesso Corpo nelle seguenti misure lorde:

     a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Geometra e perito capo

48.100

27.750

Geometra e perito principale

39.260

22.650

 

33.800

19.500

Geometra e perito

29.510

17.025

 

24.440

14.100

 

20.800

12.000

     b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Geometra e perito capo

46.250

25.900

Geometra e perito principale

37.750

21.140

 

32.500

18.200

Geometra e perito

28.375

15.890

 

23.500

13.160

 

20.000

11.200

     A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

     a) con sede normale di servizio in comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Geometra e perito capo

56.100

35.750

Geometra e perito principale

47.260

30.650

 

41.800

27.500

Geometra e perito

37.510

25.025

 

32.440

22.100

 

28.000

20.000

     b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

 

Coniugato

Celibe

Geometra e perito capo

54.250

33.900

Geometra e perito principale

45.750

29.140

 

40.500

26.200

Geometra e perito

36.375

23.890

 

31.500

21.160

 

28.000

19.200

 

          Art. 3.

     Le misure delle indennità per servizio forestale stabilite dai precedenti articoli 1 e 2 saranno variate automaticamente e nella stessa misura ogni qualvolta subiranno variazioni l'indennità speciale di pubblica sicurezza, l'indennità per spese domestico e governo quadrupedi e l'indennità di alloggio spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 4.

     Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge prevista in lire 195 milioni per l'esercizio 1971, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme.

     Alla prima vestizione provvederà l'amministrazione a mezzo del magazzino centrale vestiario ed equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.