§ 46.3.91 - Legge 19 maggio 1976, n. 322.
Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:19/05/1976
Numero:322


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'art. 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della [...]


§ 46.3.91 - Legge 19 maggio 1976, n. 322.

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.

(G.U. 29 maggio 1976, n. 141)

 

 

     Art. 1. [1]

     I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.

     La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.

     I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.

     L'art. 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato.

 

          Art. 2.

     I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'art. 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1987, n. 73, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.