Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 19/05/1976 |
Numero: | 322 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'art. 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della [...] |
§ 46.3.91 - Legge 19 maggio 1976, n. 322.
Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.
(G.U. 29 maggio 1976, n. 141)
I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.
La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.
I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
L'art. 9 della
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'art. 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1987, n. 73, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.