Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 02/12/1969 |
Numero: | 998 |
Sommario |
Art. 1. Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli. |
Art. 2. Nel primo comma dell'art. 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il quinto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: |
Art. 5. Al primo comma dell'art. 9 il settimo alinea della lettera d) è sostituito dal seguente: |
Art. 6. Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente: |
§ 46.3.6B - Legge 2 dicembre 1969, n. 998.
Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 5 gennaio 1970, n. 3)
Alla
Nel primo comma dell'art. 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L'ammissione al corso della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo art. 9".
Nello stesso primo comma il quarto alinea del n. 1) è sostituito dal seguente:
"siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio non inferiore a "nella media"".
Il quinto comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica è sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale sottufficiale dei carabinieri da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali".
Il sesto comma del predetto art. 6 è soppresso.
Il terzo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:
"La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito".
Al primo comma dell'art. 9 il settimo alinea della lettera d) è sostituito dal seguente:
"0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio".
Il primo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente:
"La nomina a vicebrigadiere di complemento è conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneità da parte delle autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di età si trovino in una delle seguenti posizioni:
carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneità nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purchè abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare;
carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio".