§ 46.3.52 - Legge 23 marzo 1958, n. 292.
Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:23/03/1958
Numero:292


Sommario
Art. 1.      I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, [...]
Art. 2.      I limiti di età per il collocamento a riposo dei vice-brigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono [...]
Art. 3.      I limiti di età per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957


§ 46.3.52 - Legge 23 marzo 1958, n. 292.

Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa.

(G.U. 12 aprile 1958, n. 88)

 

 

     Art. 1.

     I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.

 

          Art. 2.

     I limiti di età per il collocamento a riposo dei vice-brigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.

 

          Art. 3.

     I limiti di età per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957.

     Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per età posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.