§ 3.2.78 - L.R. 4 novembre 2022, n. 20.
Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:04/11/2022
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa.
Art. 3.  Accesso ai servizi pubblici, agli eventi e alle informazioni di pubblica utilità.
Art. 4.  Interventi in ambito socio-sanitario.
Art. 5.  Accesso all'informazione locale.
Art. 6.  Interventi di sensibilizzazione e di formazione.
Art. 7.  Associazionismo e volontariato.
Art. 8.  Modalità di attuazione.
Art. 9.  Attività del Consiglio regionale.
Art. 10.  Clausola valutativa.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 3.2.78 - L.R. 4 novembre 2022, n. 20.

Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.

(B.U. 7 novembre 2022, n. 51)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione promuove la piena ed effettiva inclusione nella società delle persone sorde, sordo cieche, con disabilità uditiva in genere o con deficit di comunicazione e di linguaggio associato ai disturbi generalizzati dello sviluppo e ad altre patologie del sistema nervoso centrale, di seguito denominate "persone con disabilità uditiva", e ne favorisce la partecipazione, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alla vita politica, economica, sociale e culturale mediante la diffusione e l'uso della lingua dei segni italiana (LIS), della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo idoneo all'acquisizione dell'autonomia ed indipendenza al fine di creare un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei servizi pubblici.

2. La presente legge è adottata nel rispetto della Costituzione italiana, dei principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e di quanto disposto dalla legislazione statale in materia, con particolare riguardo alla legge 24 giugno 2010 n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche), alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

 

     Art. 2. Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa.

1. Al fine di garantire il pieno accesso alle attività educative, scolastiche e formative delle persone con disabilità uditiva e di rendere effettivo il loro diritto allo studio, la Regione, anche promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie e nel rispetto della loro autonomia, sostiene:

a) l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione, di interpretariato in LIS o LIST, di programmi di riconoscimento vocale, metodi di sottotitolazione e l'utilizzo di ogni altro ausilio idoneo a consentire la partecipazione attiva e a migliorare l'apprendimento degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nell'istruzione universitaria;

b) la realizzazione di progetti scolastici di sensibilizzazione sulle problematiche correlate alla disabilità uditiva, sulle differenti modalità di comunicazione e di avvicinamento alla LIS e alla LIST, rivolti agli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente;

c) l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale rivolti ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze sulla disabilità uditiva nell'utilizzo della LIS e della LIST e di ogni altro mezzo, anche tecnologico, finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.

2. La Regione, inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) favorisce l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità uditiva e promuove azioni specifiche volte a garantire, anche attraverso l'adeguamento tecnologico e organizzativo, la piena accessibilità e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la partecipazione in condizioni di parità alle attività di formazione e aggiornamento professionale.

 

     Art. 3. Accesso ai servizi pubblici, agli eventi e alle informazioni di pubblica utilità.

1. La Regione facilita l'accesso ai servizi pubblici, alle informazioni di pubblica utilità e agli eventi di interesse generale da parte delle persone con disabilità uditiva, in particolare:

a) sostiene progetti sperimentali per la diffusione e l'uso di servizi di interpretariato in LIS e LIST, video interpretariato a distanza, di metodi di sottotitolazione e di ogni altro strumento, anche tecnologico, volto a eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione nei servizi di trasporto pubblico, nei servizi sociosanitari, con specifico riferimento a quelli di pronto soccorso, e in generale nei servizi pubblici e negli eventi di particolare rilievo organizzati o finanziati dalla Regione;

b) impronta la propria comunicazione istituzionale, il sito internet e le pagine di pubblica utilità alla piena accessibilità delle informazioni;

c) può attivare forme di collaborazione con le associazioni e gli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, che beneficiano di contributi regionali, al fine di migliorare l'accessibilità dei luoghi e di incentivare la produzione di eventi e manifestazioni fruibili da parte delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio.

 

     Art. 4. Interventi in ambito socio-sanitario.

1. La Regione assicura, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio nel fondo sanitario di parte corrente, a favore delle persone con disabilità uditiva le prestazioni sanitarie preventive e protesiche previste dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e, inoltre, promuove:

a) la realizzazione di progetti per la sperimentazione, fin dalla prima infanzia, di interventi logopedici per l'abilitazione linguistica orale precoce e per l'apprendimento della LIS e della LIST;

b) l'istituzione, presso le aziende sanitarie locali, di apposite equipe multidisciplinari costituite da personale sanitario compreso l'audiologo e da figure specializzate nel sostegno psicologico, logopedico, educativo, comunicativo e giuridico delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio e delle loro famiglie;

c) l'organizzazione di campagne di screening audiometrici di massa per la prevenzione e la diagnosi della disabilità uditiva;

d) l'attivazione nei punti nascita regionali dello screening auditivo neonatale per la diagnosi precoce della disabilità uditiva.

 

     Art. 5. Accesso all'informazione locale.

1. La Regione promuove e sostiene l'accesso all'informazione dei media televisivi locali, pubblici e privati, delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio. A tal fine:

a) alla legge regionale 12 gennaio 2015, n. 3 (Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22), all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera f) la frase "nonché di programmi nella lingua italiana e internazionale dei segni" è abrogata;

2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) la realizzazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea in LIS.";

b) nell'ambito della convenzione con la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è prevista la programmazione di telegiornali, trasmissioni televisive e programmi informativi, culturali o di interesse generale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea in LIS.

 

     Art. 6. Interventi di sensibilizzazione e di formazione.

1. La Regione, al fine di accrescere la consapevolezza sulle problematiche correlate alla disabilità uditiva e favorire la diffusione e l'uso della LIS, della LIST e di ogni altro mezzo, anche tecnologico finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, promuove, in particolare, le seguenti iniziative:

a) giornate informative e campagne di comunicazione pubblica sui temi del rispetto della diversità derivante dalla disabilità uditiva e per la promozione della comunicazione anche attraverso la LIS e la LIST;

b) corsi di formazione rivolti alle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio e ai loro caregiver;

c) corsi per l'aggiornamento professionale rivolti agli operatori del settore socio-sanitario e dei servizi pubblici in genere;

d) progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di comunicazione e partecipazione attiva delle persone con disabilità uditiva;

e) percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete in LIS, di interprete in LIST e di assistente alla comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34-ter, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).

 

     Art. 7. Associazionismo e volontariato.

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, può promuovere la collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con i seguenti soggetti:

a) associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio;

b) organismi, enti e soggetti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità uditiva;

c) associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

 

     Art. 8. Modalità di attuazione.

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta una o più deliberazioni per dare attuazione alla presente legge. In particolare, le deliberazioni individuano gli interventi da realizzare, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere nell'attuazione e i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. Le deliberazioni sono approvate previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può approvare gli atti definitivi.

 

     Art. 9. Attività del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, e nei limiti delle risorse finanziare iscritte nel proprio bilancio adotta misure idonee a consentire l'accesso alle persone con disabilità uditiva, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle proprie attività, con particolare riguardo all'utilizzo dei servizi di interpretariato in LIS, video interpretariato a distanza e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie dell'Assemblea legislativa.

 

     Art. 10. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nell'inclusione e integrazione delle persone con disabilità uditiva con particolare riguardo alla diffusione e all'uso della LIS e della LIST. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta:

a) gli interventi realizzati, nei vari ambiti con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;

c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in ragione di:

a) euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 2 comma 1 (missione 04 - programma 07 - titolo 1);

b) euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 6 (missione 12 - programma 02 - titolo 1);

c) euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per le finalità di cui all'articolo 5 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte per gli anni 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

3. Per le finalità previste dalla presente legge concorrono, inoltre, le risorse europee e statali finalizzate all'inclusione sociale delle persone con disabilità.

4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

SPESA

in aumento

missione 04 - programma 07 - titolo 1

2023 euro 500.000

2024 euro 500.000

missione 05 - programma 02 - titolo 1

2023 euro 200.000

2024 euro 200.000

missione 12 - programma 02 - titolo 1

2023 euro 1.300.000

2024 euro 1.300.000

in diminuzione missione 20 - programma 03 - titolo 1 (FNOL)

2023 euro 2.000.000

2024 euro 2.000.000.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).