§ 2.3.97 - L.R. 27 gennaio 2021, n. 1.
Rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari dei Comuni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:27/01/2021
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Promozione della rappresentanza di genere nelle commissioni dei consigli comunali.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.3.97 - L.R. 27 gennaio 2021, n. 1.

Rappresentanza di genere nelle commissioni consiliari dei Comuni.

(B.U. 4 febbraio 2021, n. 5 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Promozione della rappresentanza di genere nelle commissioni dei consigli comunali.

1. Nell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi. Ove ciò non fosse possibile, questa è da assicurare nelle successive nomine o designazioni. Nelle commissioni dei consigli comunali, salvo in consigli comunali in cui sia rappresentato un solo genere, deve essere garantita una rappresentanza di entrambi i generi in proporzione alla loro presenza in consiglio comunale, ove la stessa sia compatibile con la rappresentanza dei gruppi consiliari e, nei comuni della provincia di Bolzano, anche con la rappresentanza linguistica secondo quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui l'applicazione di tale principio comporti necessariamente la presenza di una/un medesima/o rappresentante in più di una commissione, il principio può essere derogato ove la/o stessa/o non dia disponibilità ad essere nominata/o in più commissioni.".

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. Questa legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.