Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.2 norme elettorali |
Data: | 23/06/2020 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Rinvio del turno elettorale generale dell'anno 2020 - Durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci uscenti e di quelli eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020. |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 218 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". |
Art. 3. Formazione delle candidature - Riduzione del numero di sottoscrizioni. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 1.2.16 - L.R. 23 giugno 2020, n. 1.
Norme urgenti di rinvio del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali.
(B.U. 25 giugno 2020, n. 26 - Supplemento n. 3)
Art. 1. Rinvio del turno elettorale generale dell'anno 2020 - Durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci uscenti e di quelli eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020.
1. Il turno elettorale generale dell'anno 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 217, comma 1, della
2. Per l'anno 2020, si svolgono nel turno elettorale generale di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano prima dell'indizione del turno generale stesso. Qualora le condizioni si verifichino successivamente, l'elezione ha luogo nel primo turno elettorale dell'anno 2021.
3. I consigli comunali e i sindaci soggetti a rinnovo nel turno elettorale generale dell'anno 2020 restano in carica fino all'elezione dei nuovi, in deroga alla durata quinquennale stabilita dall'articolo 46, comma 1, e dall'articolo 58, comma 1, della
4. I consigli comunali e i sindaci eletti nel turno elettorale generale dell'anno 2020 restano in carica fino al turno elettorale generale dell'anno 2025, in deroga alla durata quinquennale stabilita dall'articolo 46, comma 1, e dall'articolo 58, comma 1, della
5. In deroga al termine stabilito a pena di nullità dall'articolo 235, comma 8, della
6. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2020, conservano validità nell'ambito del turno elettorale generale che si svolgerà in una domenica compresa tra il 1° settembre 2020 e il 15 dicembre 2020 a seguito del rinvio stabilito al comma 1.
7. In caso di elezioni nella giornata di domenica 20 settembre 2020, le candidature, le liste e gli allegati sono presentati, in deroga all'articolo 242, comma 4, della
8. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche già indette, possono essere rinviate di non oltre sei mesi, con decreto del Presidente della Regione. Restano comunque valide le operazioni già compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime. La durata del mandato dei consigli comunali e dei sindaci stabilita dal comma 3 è conseguentemente aumentata e quella stabilita dal comma 4 è rispettivamente ridotta.
Art. 2. Modificazioni all'articolo 218 della
1. All'articolo 218 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali possono aver luogo contemporaneamente:
a) alle elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica, o a elezioni suppletive, nei rispettivi collegi;
b) alle elezioni per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) a referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali.";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con referendum statali, anche confermativi di modifiche costituzionali, trovano applicazione le disposizioni stabilite dalla legge statale sul contemporaneo svolgimento dei referendum stessi con le elezioni comunali.".
Art. 3. Formazione delle candidature - Riduzione del numero di sottoscrizioni.
1. Ai fini della formazione delle candidature nel turno elettorale generale 2020 e nei comuni di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dalle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 235 della
2. La riduzione disposta dal comma 1 non ha effetto sul numero massimo di sottoscrizioni, che rimane determinato con riferimento alle cifre indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 235 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.