Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 13/07/2020 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Misure a sostegno delle imprese |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.14.43 - L.R. 13 luglio 2020, n. 20.
Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia SARS-CoV-2
(B.U. 13 luglio 2020, n. 40)
Art. 1. Misure a sostegno delle imprese
1. Al fine di contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione è autorizzata alla costituzione di un apposito strumento finanziario, di natura rotativa, finanziato con risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea, finalizzato a favorire l'accesso al credito per i soggetti che svolgono attività economica con sede operativa in Sardegna (missione 14 - programma 05 - titolo 2).
2. La concessione dei finanziamenti a favore degli operatori economici di cui al comma 1 può essere effettuata anche attraverso appositi accordi con istituzioni nazionali e dell'Unione europea che garantiscono effetti moltiplicatori.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, sono definiti i criteri, le modalità e le specifiche tecniche di attuazione.
4. I finanziamenti sono concessi sulla base del
Art. 2. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la quota di cofinanziamento regionale quantificata per l'anno 2020 nel limite di spesa pari a euro 40.000.000, si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato n. 1 (Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Allegato 1
(Omissis)