Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.2 navigazione da diporto |
Data: | 06/08/2019 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 67.2.122 - L. 6 agosto 2019, n. 84.
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.
(G.U. 14 agosto 2019, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 5, della
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.