§ 67.2.122 - L. 6 agosto 2019, n. 84.
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:06/08/2019
Numero:84


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 67.2.122 - L. 6 agosto 2019, n. 84.

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.

(G.U. 14 agosto 2019, n. 190)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».

 

     Art. 2.

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.