§ 3.6.69 - Regolamento 18 dicembre 2017, n. 2367.
Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:18/12/2017
Numero:2367


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.6.69 - Regolamento 18 dicembre 2017, n. 2367.

Regolamento (UE) 2017/2367 della Commissione che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

(G.U.U.E. 19 dicembre 2017, n. L 337)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 68,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2009/81/CE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.

(3) Per motivi di coerenza è opportuno allineare le soglie fissate nella direttiva 2009/81/CE alle soglie rivedute fissate nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;

2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 4.

(4) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).