Settore: | Normativa europea |
Materia: | 13. scienza, informazione, istruzione e cultura |
Capitolo: | 13.2 diffusione dell'informazione |
Data: | 13/09/2017 |
Numero: | 1563 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi |
Art. 4. Importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi |
Art. 5. Obblighi delle entità autorizzate |
Art. 6. Protezione dei dati personali |
Art. 7. Riesame |
Art. 8. Entrata in vigore e applicazione |
§ 13.2.175 - Regolamento 13 settembre 2017, n. 1563.
Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
(G.U.U.E. 20 settembre 2017, n. L 242)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato firmato a nome dell'Unione il 30 aprile 2014 (3). Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto, e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.
(2) I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, le persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento che impediscano loro di leggere materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che, a causa di una disabilità fisica, non sono in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali menomazioni o disabilità, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali menomazioni o disabilità.
(3) Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato che sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne in modo significativo la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale.
(4) Conformemente al parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (4), le eccezioni o limitazioni, previste dal trattato di Marrakech, al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale dovranno essere poste in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla
(5) La
(6) Il presente regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, compresi gli e-book, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e di altro materiale stampato, anche in formato audio, digitale o analogico, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della
(7) Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire l'importazione da un paese terzo delle copie in formato accessibile realizzate in conformità dell'attuazione del trattato di Marrakech e l'accesso a tali copie da parte dei beneficiari nell'Unione e delle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro, a fini non commerciali, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Dette copie in formato accessibile dovrebbero poter circolare nel mercato interno alle stesse condizioni delle copie in formato accessibile realizzate nell'Unione in conformità della
(8) Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione non autorizzata di opere o di altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione, della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi. Le iniziative degli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi del trattato di Marrakech e lo scambio di copie in formato accessibile con i paesi terzi che sono parti di tale trattato nonché a sostenere le entità autorizzate nello scambiare e mettere a disposizione le informazioni dovrebbero essere incoraggiate. Tali iniziative potrebbero comprendere la definizione di orientamenti o migliori prassi in materia di realizzazione e diffusione di copie in formati accessibili in consultazione con i rappresentanti delle entità autorizzate, dei beneficiari e dei titolari di diritti.
(9) È fondamentale che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento rispetti i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») ed è assolutamente necessario che tale trattamento sia anche conforme alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE (8) e 2002/58/CE (9), che disciplinano il trattamento dei dati personali, come può essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri.
(10) La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («CRPD»), di cui l'Unione è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e all'istruzione e il diritto di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. La CRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le normative che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.
(11) A norma della Carta, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulla disabilità, e il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è riconosciuto e rispettato dall'Unione.
(12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire attuare in modo uniforme gli obblighi ai sensi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech di copie in formato accessibile di determinate opere o di altro materiale, a fini non commerciali a vantaggio dei beneficiari nonché stabilire le condizioni per tali esportazioni e importazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti in particolare dalla Carta e dalla CRPD. Esso dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, nel quadro dell'ambito armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/1564,.al fine di evitare di mettere a repentaglio l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni nel mercato interno.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «opera o altro materiale», opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri generi di pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;
2) «beneficiario», indipendentemente da altre forme di disabilità, una persona:
a) non vedente;
b) che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità e che quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di una tale disabilità;
c) che soffre di una disabilità percettiva o di lettura e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità; o
d) che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;
3) «copia in formato accessibile», copia di un'opera o di altro materiale realizzata in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di accedervi, anche consentendo a tale persona di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna delle menomazioni né alcuna delle disabilità di cui al punto 2;
4) «entità autorizzata stabilita in uno Stato membro», un'entità che è autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali, o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.
Art. 3. Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi
Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile ai beneficiari o a un'entità autorizzata stabilita in un paese terzo che è parte del trattato di Marrakech una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale realizzata in conformità della normativa nazionale adottata a norma della
Art. 4. Importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi
I beneficiari o le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono importare o altrimenti ottenere o accedere e quindi utilizzare, conformemente alla normativa nazionale adottata a norma della
Art. 5. Obblighi delle entità autorizzate
1. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 stabiliscono e seguono le proprie prassi al fine di provvedere a:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
b) adottare opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le loro copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c). Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro stabiliscono e seguono le prassi di cui al primo comma nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'articolo 6.
2. Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a qualsiasi beneficiario, altre entità autorizzate o titolari dei diritti:
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e
b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma degli articoli 3 e 4.
Art. 6. Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento è effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
Art. 7. Riesame
Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta in una relazione le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del presente regolamento.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.
Art. 8. Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 12 ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(1) Parere del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) .
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.
(3) Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).
(4) Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 112.
(5)
(6)
(7) Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 90.
(8)
(9)