§ 46.1.44 - Legge 19 marzo 1980, n. 79.
Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:19/03/1980
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per [...]
Art. 2.      Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, e il secondo e il terzo comma [...]


§ 46.1.44 - Legge 19 marzo 1980, n. 79. [1]

Modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica.

(G.U. 24 marzo 1980, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani dei caduti per servizio.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448, il secondo comma dell'articolo unico del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, e il secondo e il terzo comma dell'art. 6 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.