§ 46.1.19 - Legge 10 ottobre 1950, n. 877.
Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:10/10/1950
Numero:877


Sommario
Art. 1.      Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello [...]
Art. 2.      Agli allievi di cui al precedente art. 1 è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi della Accademia della guardia di finanza
Art. 3.      Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario
Art. 4.  [1]
Art. 5.      E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge che ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1949-50


§ 46.1.19 - Legge 10 ottobre 1950, n. 877.

Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.

(G.U. 13 novembre 1950, n. 260)

 

 

     Art. 1.

     Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.

 

          Art. 2.

     Agli allievi di cui al precedente art. 1 è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi della Accademia della guardia di finanza.

     L'indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

     Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

 

          Art. 3.

     Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario.

     Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

 

          Art. 4. [1]

     [Alla spesa di lire 71.187.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con i fondi già stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, prelevando le somme di lire 46.645.000 e di lire 18.054.000 rispettivamente dai capitoli 235 e 236 in favore dei capitoli 32 e 78 e stornando la somma di lire 6.488.000 dal capitolo 167 al capitolo 130.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

 

          Art. 5.

     E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge che ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1949-50.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.