§ 46.1.9 - D.P.R. 12 settembre 1972, n. 985.
Nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:12/09/1972
Numero:985


Sommario
Art. 1.      L'Istituto di guerra marittima (I.G.M.) è un istituto superiore di studio e d'insegnamento, che si prefigge le seguenti finalità
Art. 2.      L'Istituto di guerra marittima è posto alle dipendenze del capo di stato maggiore della Marina
Art. 3.      All'Istituto di guerra marittima è assegnato il seguente personale
Art. 4.      Presso l'Istituto di guerra marittima si svolgono i seguenti corsi per ufficiali del Corpo di stato maggiore, ruolo normale
Art. 5.      All'insegnamento delle varie discipline presso l'Istituto di guerra marittima si provvede con personale militare e con docenti civili
Art. 6.      La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale e del corso superiore di stato maggiore è effettuata sulla base dei risultati conseguiti nelle [...]
Art. 7.      I corsi dell'Istituto di guerra marittima in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono portati a termine secondo le norme dell'ordinamento stabilito [...]
Art. 8.      E' abrogato il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656


§ 46.1.9 - D.P.R. 12 settembre 1972, n. 985. [1]

Nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima.

(G.U. 19 febbraio 1973, n. 45)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto di guerra marittima (I.G.M.) è un istituto superiore di studio e d'insegnamento, che si prefigge le seguenti finalità:

     a) far acquisire agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore della Marina, ruolo normale, i metodi e le procedure di lavoro presso gli stati maggiori, nonchè i princìpi di organizzazione in generale;

     b) perfezionare la loro preparazione professionale per l'assolvimento dei compiti di comando, delle funzioni direttive e degli incarichi nell'ambito degli stati maggiori;

     c) studiare particolari problemi militari indicati di volta in volta dal capo di stato maggiore della Marina.

 

          Art. 2.

     L'Istituto di guerra marittima è posto alle dipendenze del capo di stato maggiore della Marina.

     Gli ordinamenti interni dell'Istituto e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti dal capo di stato maggiore della Marina.

 

          Art. 3.

     All'Istituto di guerra marittima è assegnato il seguente personale:

     un ufficiale ammiraglio in servizio permanente effettivo, quale comandante;

     ufficiali superiori della Marina militare e delle altre forze armate, in servizio permanente effettivo, ruolo normale, per le esigenze didattiche;

     ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni della Marina militare, per le necessità funzionali.

 

          Art. 4.

     Presso l'Istituto di guerra marittima si svolgono i seguenti corsi per ufficiali del Corpo di stato maggiore, ruolo normale:

     a) corso normale di stato maggiore, per tenenti di vascello che abbiano maturato i requisiti per essere inclusi nella aliquota di valutazione per l'avanzamento a capitano di corvetta;

     b) corso superiore di stato maggiore, per capitani di fregata.

     Al corso superiore di stato maggiore possono partecipare, quali frequentatori, ufficiali superiori degli altri Corpi della Marina militare, ufficiali superiori delle altre forze armate e Corpi armati dello Stato ed ufficiali di Stati esteri.

     La durata dei corsi è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina, entro il limite di un anno accademico.

     I corsi normale e superiore sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.

 

          Art. 5.

     All'insegnamento delle varie discipline presso l'Istituto di guerra marittima si provvede con personale militare e con docenti civili.

     I criteri e le modalità per la scelta dei docenti civili e per la determinazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dei compensi da attribuire agli stessi docenti in relazione al livello didattico e alle particolari esigenze dei vari corsi di insegnamento, sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

     L'incarico di insegnamento ai docenti militari e civili è conferito con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, quando trattisi di docenti universitari o insegnanti di ruolo negli istituti e scuole di istruzione statali o pareggiate.

     Gli insegnamenti devono avere carattere di praticità, con riferimento a problemi concreti marittimi, nonchè alle attuali condizioni e al prevedibile sviluppo dei mezzi bellici.

     Gli insegnamenti delle varie discipline sono integrati da cicli di conferenze ad alto livello da tenersi da:

     a) ufficiali generali ed ammiragli ed ufficiali superiori delle tre forze armate;

     b) personalità di chiara fama nel campo scientifico, politico e delle dottrine militari.

     L'incarico di conferenziere è conferito dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina.

     Il numero massimo delle conferenze che possono essere svolte ed i compensi da attribuire ai conferenzieri sono stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale e del corso superiore di stato maggiore è effettuata sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi, secondo i criteri di massima stabiliti dal capo di stato maggiore della Marina.

 

          Art. 7.

     I corsi dell'Istituto di guerra marittima in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono portati a termine secondo le norme dell'ordinamento stabilito con regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656.

     Per gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore che alla data suddetta non abbiano frequentato presso l'Istituto di guerra marittima i corsi previsti dal citato ordinamento, il corso superiore di cui alla lettera b) del precedente art. 4 sarà svolto con programmi speciali, contenenti anche riferimenti a quelli del corso normale.

 

          Art. 8.

     E' abrogato il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.