Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 07/04/2017 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione |
Art. 2. Attività di sorveglianza |
Art. 3. Controlli |
Art. 4. Modalità di espletamento dei controlli |
Art. 5. Elenco del personale incaricato allo svolgimento dell'attività di controllo |
Art. 6. Verifiche di laboratorio |
Art. 7. Abrogazioni |
§ 84.1.317 - D.M. 7 aprile 2017, n. 101.
Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 39, comma 2, del citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128, che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito di disciplinare le modalità secondo cui sono effettuati i controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 novembre 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione
1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del
2. Ferme le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del
a) decreto: il
b) Commissione consultiva: la Commissione consultiva di cui all'articolo 44 del decreto;
c) ispettorati territoriali: gli ispettorati territoriali della Direzione generale per le attività territoriali del Ministero dello sviluppo economico;
d) apparecchiature radio in servizio: apparecchiatura radio messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto;
e) apparecchiature radio in uso: apparecchiatura radio utilizzata successivamente alla messa in servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), o dell'articolo 48, comma 1, del decreto.
Art. 2. Attività di sorveglianza
1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico è l'autorità di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attività:
a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato;
b) cura il necessario coordinamento dell'intera attività di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali;
c) coadiuva l'attività di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
d) individua i casi per i quali si richiede l'intervento di laboratori accreditati o, nell'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l'espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale;
e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all'occorrenza decide l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio;
g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicità;
i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorità di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva;
l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attività di controllo sul territorio;
m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalità di cui all'articolo 47 del decreto;
n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all'attività di sorveglianza, sfera di competenza e modalità di contatto;
o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualità.
2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti:
a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza;
b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio;
c) irroga le relative sanzioni.
3. Le attività ed i compiti di cui al presente articolo, nonchè all'articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Controlli
1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto.
2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:
a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;
2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del
3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;
4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;
5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l'indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell'apparecchiatura radio o la necessità di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell'importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformità conforme all'allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformità dell'apparecchiatura radio realizzata conformemente all'articolo 17 del decreto. L'eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell'apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio;
9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, la disponibilità sull'imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio;
10) per ciascuna apparecchiatura l'operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all'operatore economico che gli abbia fornito l'apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l'abbia fornita;
11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;
12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto;
13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;
14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformità dell'apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;
15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto;
16) che non sia promossa pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;
17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto;
b) presso l'importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a);
2) che la dichiarazione di conformità UE sia conservata per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;
3) che sia stata eseguita da parte del fabbricante l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 del decreto e che sia stata preparata la documentazione tecnica;
4) che l'apparecchiatura radio sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
5) la prova documentale che l'importatore, prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato, si sia accertato presso il fabbricante che essa è conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;
6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto;
c) presso il fabbricante, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
1) quanto previsto alla lettera a) ad esclusione del numero 6) e del numero 12);
2) la presenza della documentazione tecnica e la sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi 1, 2 e 3, del decreto;
3) il rispetto delle disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del decreto e che l'apparecchiatura sia costruita in modo tale da poter essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio;
4) che la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, rispettivamente a seconda che sia stata adottata la procedura per la valutazione della conformità di cui all'allegato III o IV del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione di cui all'allegato IV, paragrafo 6, del decreto, siano conservate per un periodo di 10 anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato;
5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza e lo stato di aggiornamento del registro di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto;
d) presso l'importatore o il distributore in qualità di fabbricante ai sensi dell'articolo 14 del decreto, ovvero presso il rappresentante autorizzato stabilito in Italia del fabbricante, purchè specificato nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e della procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della conformità di quanto previsto dalla lettera c).
3. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio in servizio o in uso sono da verificare:
1) che siano dotate della marcatura CE;
2) che non siano state installate o siano utilizzate in violazione delle relative restrizioni d'uso;
3) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto, che le combinazioni di apparecchiature radio e del software installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
4) che siano sottoposte a corretta manutenzione ovvero siano utilizzate per i fini previsti dal fabbricante;
5) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;
6) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della normativa applicabile ai sensi dell'articolo 48 del decreto.
4. Fatta salva l'applicazione del comma 7, qualora durante i controlli di cui ai commi 2 e 3, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio possa presentare un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne dà immediata comunicazione all'ufficio di appartenenza dell' Ispettorato competente; il responsabile di detto ufficio informa la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per l'espletamento degli adempimenti successivi allegando alla comunicazione una dettagliata relazione tecnica.
5. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva annota sul verbale di accertamento di cui all'articolo 4, gli elementi utili a valutare il comportamento dell'operatore economico ispezionato relativamente ai rispettivi obblighi di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e all'articolo 13, commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5, del decreto. Indica, altresì, se ci siano elementi utili per ritenere che i soggetti sopra indicati abbiano fornito notizie, informazioni e documentazione false.
6. Qualora il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva accerti che, a norma dell'articolo 20, comma 1, del decreto l'apposizione della marcatura CE non sia possibile o non sia consentita a causa della natura dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel verbale di accertamento.
7. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva può procedere al prelievo dell'apparecchiatura conformemente all'articolo 39, comma 2, del decreto.
8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10, del decreto, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto stesso, procede al prelievo dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione.
Art. 4. Modalità di espletamento dei controlli
1. I controlli di cui all'articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all'attività ispettiva attraverso l'espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva è compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche.
2. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva è autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva è altresì autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso.
3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento.
4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformità dell'apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti.
5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate.
6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonchè sequestra le apparecchiature ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto presso:
a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia;
b) l'importatore o comunque presso la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura radio sul mercato;
c) i distributori;
d) gli utilizzatori.
7. Gli organi di Polizia che, nell'ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale.
8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, possono decidere il ritiro dell'apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l'eventuale accollo delle relative spese.
9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del verbale all'Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell'Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza già adottati.
10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento è trasmesso sollecitamente all'Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza.
11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell'apparecchiatura radio di cui all'articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva.
12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del
13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella
Art. 5. Elenco del personale incaricato allo svolgimento dell'attività di controllo
1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, tiene l'elenco del personale incaricato allo svolgimento delle visite ispettive relative alla sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto.
2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco, al suddetto personale è attribuito un numero di posizione.
3. Il personale iscritto nell'elenco è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.
Art. 6. Verifiche di laboratorio
1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39, comma 3 del decreto, se il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio, rispetto agli eventuali accertamenti tecnici già eseguiti dagli Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, incarica della loro effettuazione un laboratorio accreditato per la materia trattata, ovvero, qualora non esistano laboratori accreditati allo scopo, un organismo notificato sotto la cui responsabilità dovranno essere effettuate le prove. Analogamente si procede per l'incarico dell'effettuazione delle verifiche di laboratorio finalizzate alla valutazione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto.
2. Qualora ai fini dell'espletamento degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, o delle verifiche di laboratorio di cui al comma 1 si debba provvedere al trasporto dell'apparecchiatura, esso avviene utilizzando gli imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.
3. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione europea è invitato a presenziare alle verifiche di laboratorio e ad esaminare in contraddittorio i risultati delle verifiche stesse.
4. Al termine dell'attività è redatto un rapporto sulle verifiche. La verifica dell'apparecchiatura è effettuata con sollecitudine con conseguente restituzione in tempi brevi, salvo in caso di sequestro. La restituzione deve avvenire entro il termine di centoventi giorni in caso di prelievo. Qualora siano rilevate difformità sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l'importatore, sono tenuti al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle verifiche di laboratorio, al trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
Art. 7. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 620