Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione e iniziativa popolare |
Data: | 28/02/2017 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”. |
Art. 3. Abrogazioni. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 1.7.22 - L.R. 28 febbraio 2017, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".
(B.U. 28 febbraio 2017, n. 23)
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Campagna informativa.
1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.