§ 2.1.72 - L.R. 3 marzo 2017, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:03/03/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 (Immissione in servizio)


§ 2.1.72 - L.R. 3 marzo 2017, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).

(B.U. 9 marzo 2017, n. 12)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 (Immissione in servizio)

1. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:

"6. Ogni componente la compagnia riceve una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, inoltre, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso.".