§ 2.3.83 - L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.
Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:01/02/2016
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5"Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3"Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. [...]
Art. 3.  Testo unico.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.3.83 - L.R. 1 febbraio 2016, n. 1.

Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

(B.U. 9 febbraio 2016, n. 6, supplemento n. 2)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5"Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modificazioni.

1. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni dopo le parole "provincia di Bolzano, " sono aggiunte le parole: "escluso il Comune di Bolzano, capoluogo della provincia di Bolzano, ".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3"Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2, comma 1-bis, nel secondo periodo dopo le parole: "In tal caso" sono inserite le parole: ", limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennità piena, ";

b) nell'articolo 16, comma 3, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: "Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione del Consiglio comunale di Bolzano, ";

c) nell'articolo 21, comma 1, lettera e) dopo le parole: "della provincia di Bolzano" sono aggiunte le parole: ", escluso il Comune di Bolzano, ";

d) nell'articolo 30, comma 9, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il Comune di Bolzano l'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 36-bis.";

e) nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 36 dopo le parole: "provincia di Bolzano" sono aggiunte le parole: ", escluso il Comune di Bolzano";

f) dopo l'articolo 36 è inserito il nuovo articolo 36-bis:

"Art. 36 bis. Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. Per il Comune di Bolzano, il presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente farà raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni;

b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;

c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-bis;

d) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali come determinate alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso;

e) individua quindi:

1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, nonché, all'interno dei gruppi di liste collegate che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco;

f) qualora nessuna lista all'interno di un gruppo di liste collegate abbia conseguito il 2,2 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco e nessuna lista di cui alla lettera e) numero 2) abbia raggiunto il 3 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco, l'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti avviene secondo quanto previsto dall'articolo 36;

g) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

h) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi ovvero qualora nessun candidato sia eletto sindaco procede secondo quanto previsto dal comma 2;

i) tra i gruppi di liste di cui alla lettera e) numero 1) e le liste di cui alla lettera e) numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla rispettiva cifra elettorale. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tali gruppi di liste e singole liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima al gruppo di liste o alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se a un gruppo di liste o a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

l) individua quindi, nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate di cui alla lettera e) numero 1), le liste che abbiano conseguito almeno il 2,2 per cento;

m) procede, per ciascun gruppo di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale di ciascuna lista di cui alla lettera l). A tal fine, per ciascun gruppo di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse ai riparti di cui alla lettera l) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera i). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parità di resti, il seggio va attribuito alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima alla lista con il maggior numero di candidati; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. Se all'interno del gruppo di liste a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la graduatoria delle cifre elettorali;

n) proclama eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco in conformità a quanto da lui stesso dichiarato all'atto dell'accettazione della candidatura, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera f) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista. Qualora la lista di riferimento del candidato eletto sindaco non abbia ottenuto alcun seggio, il seggio del candidato eletto sindaco viene detratto a quella lista del gruppo che ha ottenuto seggi, eventualmente con i resti, con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla carica di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla lista di riferimento indicata all'atto dell'accettazione della candidatura, qualora la lista, o il gruppo di liste che sostengono il candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due seggi; nel caso di gruppo di liste, la lista di riferimento del candidato sindaco deve aver ottenuto almeno uno dei due seggi del gruppo.

2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4 e 31. II presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.

3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:

a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1;

b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, viene eletto il più anziano di età;

c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere i), l), m) e n) del comma 1.

4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 57 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.

5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 69 e 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 72 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.".

 

     Art. 3. Testo unico.

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n. 1, 2 maggio 2013, n. 3, 9 dicembre 2014, n. 11, 10 marzo 2015, n. 3 e 23 ottobre 2015, n. 24.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.