Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 03/03/2016 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti |
Art. 2. Modificazione del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente disposizioni riguardanti l'Università degli studi di Trento |
§ 41.7.355 - D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti.
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato
Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni del
1. All'articolo 6 del
a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonchè degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del
b) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:
«3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.».
2. L'attività di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.
Art. 2. Modificazione del
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del