§ 2.3.79 - L.R. 10 marzo 2015, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.3 comuni
Data:10/03/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla [...]
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.3.79 - L.R. 10 marzo 2015, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1".

(B.U. 11 marzo 2015, n. 10, Numero Straordinario 1)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1".

1. Alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.";

b) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 le parole: "per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima;" sono soppresse;

c) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 le parole: "attestante, inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima" sono soppresse.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del turno generale dell'anno 2015, fermi restando i termini già previsti per la presentazione delle stesse.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.