Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.3 comuni |
Data: | 10/03/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla [...] |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 2.3.79 - L.R. 10 marzo 2015, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1".
(B.U. 11 marzo 2015, n. 10, Numero Straordinario 1)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2. Nei comuni della provincia di Bolzano, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.";
b) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 le parole: "per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima;" sono soppresse;
c) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 le parole: "attestante, inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima" sono soppresse.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione anche per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del turno generale dell'anno 2015, fermi restando i termini già previsti per la presentazione delle stesse.
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.