Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 26/09/2014 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni - Informatizzazione del libro fondiario. |
Art. 2. Modifica del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 (Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento). |
Art. 3. Modifica del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 17 (Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige). |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 2.1.227 - L.R. 26 settembre 2014, n. 8.
Disposizioni in materia di libro fondiario.
(B.U. 30 settembre 2014, n. 39)
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Le domande di iscrizioni nel libro fondiario, corredate della relativa documentazione, possono essere presentate con procedure telematiche. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, le modalità tecniche per la trasmissione dei dati, l'orario di funzione del servizio telematico e le ipotesi di sospensione dello stesso, la definizione e la regolamentazione dell'irregolare funzionamento del servizio telematico, le modalità di pagamento telematico e le modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda. E' demandata a ciascuna Provincia autonoma la fissazione della progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a particolari tipologie di atti e/o singoli comuni catastali.”;
b) il testo tedesco del primo periodo del comma 3 viene sostituito come segue:
(Omissis);
c) dopo il primo periodo del comma 3 viene aggiunto il seguente periodo:
“In caso di sola mancanza del numero di codice fiscale oppure della partita IVA i dati dei soggetti possono essere integrati anche sulla base del numero di codice fiscale oppure della partita IVA contenuto nell'anagrafe tributaria ed ottenuto mediante le modalità di accesso disponibili.”.
Art. 2. Modifica del comma 3 dell'articolo 6 della
1. Nel comma 3 dell'articolo 6 della
Art. 3. Modifica del comma 1 dell'articolo 14 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.