§ 34.1.52 - D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.
Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:06/06/2014
Numero:108


Sommario
Art. 1 . Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa.
Art. 2 . Attività di rilevanza strategica ed attività strategiche chiave nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno.
Art. 3 . Attività di rilevanza strategica nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.
Art. 4 . Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali
Art. 5 . Abrogazioni
Art. 6 . Clausola di neutralità finanziaria


§ 34.1.52 - D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108.

Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

(G.U. 31 luglio 2014, n. 176)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 117 della Costituzione;

     Visto il paragrafo 1 dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite, fra l'altro, alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

     Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonchè la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;

     Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;

     Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Ritenuta la necessità di completare l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, individuando anche le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza del Ministero dell'interno;

     Ritenuta altresì, l'opportunità di riunire, per esigenze di semplificazione, in un unico regolamento le norme che individuano le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, di competenza sia del Ministero dell'interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2014;

     Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

     Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa.

     1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi comprese le attività strategiche chiave, di competenza del Ministero della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali:

     a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) capacità operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative capacità di difesa cibernetica;

     2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di coprire l'intera gamma delle minacce attuali e future;

     3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei prodotti dell'attività informativa tecnico-militare;

     4) sistemi crypto e i relativi algoritmi, per l'elaborazione, la protezione e la trasmissione sicura di informazioni classificate, comunicazioni telefoniche, informatiche e trasmissioni radio, includendo l'applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie quantistiche e steganografiche;

     b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sensori acustici attivi e passivi e sensori integrati elettroottici ad alta risoluzione di tipo tradizionale ed iper spettrale, nonchè radar multi spettrali a scansione elettronica;

     2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente terrestre sia in quella spaziale (inclusa l'attività gestionale dei relativi servizi), per l'osservazione terrestre (ottica, radar e multispettrale) e per le comunicazioni;

     3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV);

     4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l'elaborazione di modelli e simulazioni, nonchè sistemi per l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali;

     c) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e di torrette dei veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED) e da mine, nonchè i relativi sistemi di fusione delle informazioni;

     2) sistemi individuali di protezione;

     d) sistemi d'arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un margine di vantaggio sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed efficacia in operazioni; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilità e precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e superficie/superficie, con particolare riferimento ai sistemi di guida;

     2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e navali;

     3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilità e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure);

     4) navi da guerra e integrazione di sistemi d'arma, sensori operanti nelle varie bande elettroottiche o elettromagnetiche, nonchè sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;

     e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli militari;

     2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla velocità e ai sistemi di controllo missione;

     f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e affidabilità; in quest'ambito, le attività si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:

     1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;

     2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.

     2. Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave quando sono inerenti a:

     a) tecnologie di riduzione della segnatura radar (stealthness); nanotecnologie; tecnologie dei materiali compositi ad alto grado termico; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie per la progettazione e fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);

     b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti, lanciatori e canne); materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.

 

     Art. 2. Attività di rilevanza strategica ed attività strategiche chiave nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno.

     1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei seguenti sistemi e apparati:

     a) sistemi e sensori destinati all'impiego in servizi di osservazione (ottica e radar), sorveglianza e controllo del territorio, nell'ambito dei compiti di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     b) sistemi di osservazione (ottica e radar), sorveglianza e controllo del territorio installati su aeromobili ad ala fissa o rotante, unità navali, veicoli anfibi e terrestri che operano nell'ambito dei compiti di tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     c) sistemi propulsivi, trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici e navali ad elevate prestazioni e affidabilità relativi ai velivoli e alle unità navali destinati all'impiego in servizi di osservazione (ottica e radar), sorveglianza e controllo del territorio, nell'ambito dei compiti di tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     d) sistemi di protezione balistica impiegati nell'ambito dei compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del soccorso pubblico e della difesa civile;

     e) sistemi informativi e di comunicazione, anche satellitari, di raccolta, classificazione e di gestione di informazioni e di dati sviluppati e utilizzati per le attività di difesa civile.

     2. Le attività di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione, gestione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come attività strategiche chiave quando sono inerenti a:

     a) reti private virtuali, a parte i sistemi di cui al comma 1, in uso alle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, soccorso pubblico e difesa civile, giustizia e relazioni internazionali;

     b) reti di telecomunicazioni di proprietà del Ministero dell'interno, destinate ad essere impiegate nelle attività di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, nonchè di difesa civile;

     c) collegamenti dedicati esclusivamente alla realizzazione e al funzionamento della rete Interpolizia in uso alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e al Ministero della difesa;

     d) sistemi, anche di carattere crypto, e i relativi algoritmi, per l'elaborazione, la protezione e la trasmissione sicura di informazioni classificate, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4);

     e) sistema di monitoraggio in tempo reale della radioattività del Ministero dell'interno;

     f) sistemi informativi di raccolta e classificazione e gestione di informazioni e di dati, anche fornite dalle Forze di polizia, per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ovvero sviluppati e in uso ai fini di prevenzione e repressione dei reati di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, di controllo delle frontiere e di contrasto dell'immigrazione clandestina.

 

     Art. 3. Attività di rilevanza strategica nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

     1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale relative agli ambiti di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica concernenti:

     a) sistemi di rilevazione e protezione NBCR, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e);

     b) sistemi di rilevazione - con e senza equipaggio - di ordigni esplosivi, sistemi di visione notturna, di sorveglianza e controllo del territorio, nell'ambito dei compiti istituzionali.

 

     Art. 4. Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali

     1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.

     2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

 

     Art. 5. Abrogazioni

     1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2013, n. 129.

 

     Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - prev. n. 2117