§ 3.7.33 - L.P. 24 aprile 2012, n. 6.
Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.7 caccia e pesca
Data:24/04/2012
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)
Art. 2.  Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finanziarie


§ 3.7.33 - L.P. 24 aprile 2012, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica

(B.U. 2 maggio 2012, n. 18)

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:

"Art. 33 bis. Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica

1. Per far fronte ai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, la Provincia può:

a) fornire a titolo gratuito il materiale per la realizzazione di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni;

b) concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;

c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno; a tal fine la Provincia può stipulare una polizza assicurativa.

2. Le imprese possono chiedere il contributo per il premio di polizze assicurative previsto dal comma 1, lettera b), o l'indennizzo solo se hanno realizzato idonee opere per prevenire le incursioni dell'orso bruno, del lupo e della lince. Il contributo previsto dal comma 1, lettera b), esclude la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c).

3. L'indennizzo previsto dal comma 1, lettera c), è corrisposto anche in misura forfettaria per ristorare i danni arrecati a beni immobili o mobili, compresi gli animali, e i danni alle persone.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, definisce i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, tenendo conto che:

a) la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato, applicato a livello provinciale, dei beni distrutti o danneggiati, tenuto conto anche delle spese necessarie per ripristinare il bene nello stato antecedente e del costo della manodopera;

b) l'indennizzo tiene conto del valore di mercato della mancata o ridotta produzione causata dal danno a beni immobili o mobili; per i danni al patrimonio zootecnico l'indennizzo è maggiorato fino al 50 per cento nel caso di perdita di capi gravidi;

c) se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento;

d) la realizzazione delle misure di prevenzione ai sensi del comma 1, lettera a), non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci.

5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:

a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche al Consiglio provinciale;

b) garantire la formazione degli operatori addetti all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca e agli interventi di emergenza nei casi di problematicità;

c) promuovere accordi e protocolli operativi per definire azioni comuni di coordinamento sulla gestione dell'orso bruno, del lupo e della lince, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia; la Provincia, nei casi di particolare problematicità, assicura l'informativa ai cittadini e il coinvolgimento dei sindaci e delle altre istituzioni interessate.

6. Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può concedere i contributi e corrispondere gli indennizzi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere b) e c), nonché concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di misure di prevenzione secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

7. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

 

     Art. 2. Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia

1. Nella rubrica dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia le parole: "ed indennizzi" sono soppresse.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

4. Il comma 3 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

5. Il comma 3 ter dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

6. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finanziarie

1. Fino alla data di adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 33 bis, commi 4 e 6, come inserito dall'articolo 1 di questa legge, continua ad applicarsi l'articolo 33 della legge provinciale sulla caccia nel testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Per i fini dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia, come inserito dall'articolo 1 di questa legge, è prevista la spesa di 145.000 euro per l'anno 2012 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 80.30.210 (Investimenti nel settore forestale e faunistico), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione dell'articolo 33, commi 2 bis, 3 e 3 bis e 4 della legge provinciale sulla caccia.

3. Dall'attuazione dell'articolo 33 bis, comma 5, della legge provinciale sulla caccia, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto le relative spese sono già autorizzate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e dell'unità previsionale di base 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale).

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).