Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 12/12/1967 |
Numero: | 1234 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, va interpretato nel senso che la qualifica da assegnare a cura dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro - tenuto conto [...] |
Art. 2. L'art. 6 della legge 12 febbraio 1955, n. 44, è sostituito dal seguente: |
§ 42.4.75 - Legge 12 dicembre 1967, n. 1234.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'amministrazione italiana.
(G.U. 29 dicembre 1967, n. 324)
L'art. 3 della
La richiesta per la revisione dell'attuale posizione di impiego, di cui al comma precedente e che alla decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di reimpiego, deve essere avanzata dagli interessati al Ministero competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e non dà luogo alla corresponsione di assegni arretrati.
L'art. 6 della
"Per il personale che sia stato reimpiegato in applicazione del
Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al precedente comma presso l'ente di provenienza e per il periodo di interruzione del servizio il trattamento di quiescenza e di previdenza, viene determinato in base all'ordinamento vigente presso l'ente di provenienza e l'onere relativo fa carico allo Stato anche nel caso che l'ente di provenienza non abbia ottemperato agli adempimenti di propria competenza. Qualora, però, il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato provvede soltanto al pagamento dei premi, per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data del reimpiego, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza, salvo peraltro sempre il diritto degli interessati a percepire a carico dello Stato le eventuali integrazioni previste dagli ordinamenti vigenti presso l'ente di provenienza.
In difetto di apposito regolamento per il personale salariato, il trattamento di quiescenza o di liquidazione, di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, s'intende disciplinato dalle norme vigenti per il personale impiegatizio del rispettivo ente di provenienza.
Per il personale di cui al primo comma che si trovava presso l'ente di provenienza in posizione non di ruolo, il trattamento di liquidazione, a suo tempo eventualmente spettante, farà carico all'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego anche relativamente al periodo di servizio reso presso l'ente di provenienza e al periodo di interruzione del servizio. Qualora tale personale ottenga la nomina in ruolo nell'ente presso il quale è avvenuto il reimpiego, il riscatto dei periodi sopra indicati, ai fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, farà carico all'ente predetto, salvo il contributo dovuto dall'interessato.
E' data facoltà al personale di cui al precedente primo comma, reimpiegato nella posizione di ruolo o in pianta stabile, di chiedere il riconoscimento, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, del servizio prestato presso l'ente di provenienza e del periodo di interruzione del servizio stesso fino alla data di decorrenza del reimpiego. Per tale riconoscimento il personale interessato deve versare all'ente di assegnazione un contributo di riscatto nella misura del 10 per cento, calcolato sugli assegni utili ai fini del trattamento predetto, spettanti alla data di presentazione della domanda, per ogni anno o frazione d'anno superiore a 6 mesi del periodo di servizio o di interruzione del servizio stesso riconosciuto.
La disposizione di cui al precedente quinto comma non si applica al personale dei cessati Consigli provinciali delle corporazioni delle zone di confine reimpiegato presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Repubblica.
Il personale, per il quale il trattamento di quiescenza o di previdenza fosse costituito nella forma assicurativa di cui al secondo comma del presente articolo, avrà la facoltà di richiedere, ai fini del trattamento di cessazione dal servizio previsto dal regolamento dell'ente di assegnazione, il passaggio di iscrizione ai Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria, esistenti presso i vari enti di assegnazione, considerandosi in tal caso anche il periodo di servizio precedentemente assistito dalla predetta convenzione assicurativa, come reso con iscrizione ai suddetti Fondi di quiescenza o di previdenza di categoria. La polizza d'assicurazione sarà vincolata a favore dello Stato, al quale farà carico l'onere relativo al riscatto di cui sopra.
Della facoltà di cui al comma precedente potrà valersi anche il personale a favore del quale fossero già intervenuti i relativi provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo conguaglio degli importi eventualmente percepiti".