§ 42.3.8 - Legge 12 gennaio 1974, n. 7.
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.3 patrimonio
Data:12/01/1974
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato di [...]
Art. 2.      All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante riduzione degli [...]


§ 42.3.8 - Legge 12 gennaio 1974, n. 7. [1]

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974

(G.U. 7 febbraio 1974, n. 36)

 

 

     Art. 1.

     Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato di lire 500 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 .

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.