§ 42.2.230 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189.
Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:05/10/2010
Numero:189


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Organi dell'Agenzia
Art. 3.  Competenze degli organi dell'Agenzia
Art. 4.  Direttore generale dell'Agenzia
Art. 5.  Stato giuridico
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 7.  Abrogazioni


§ 42.2.230 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189.

Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 15 novembre 2010, n. 267)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

     Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, occorre procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Ritenuto che non è possibile prevedere la fusione, la trasformazione o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, attesi i peculiari compiti alla struttura attribuiti dal decreto legislativo n.213 del 2006, di attuazione della direttiva 2003/42;

     Ritenuto, altresì, di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonchè di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali.

 

     Art. 2. Organi dell'Agenzia

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il presidente;

     b) il collegio, composto da tre membri;

     c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente.

     2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.

     4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

     5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

 

     Art. 3. Competenze degli organi dell'Agenzia

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.

     2. Il presidente inoltre:

     a) sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;

     b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonchè, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

     c) può accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;

     d) mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere;

     e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

     3. Il collegio provvede, in particolare a:

     a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;

     b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;

     c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

     d) approvare i bilanci dell'Agenzia;

     e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;

     f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

 

     Art. 4. Direttore generale dell'Agenzia

     1. Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.

     2. Il direttore generale è a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.

     3. Il direttore generale, inoltre:

     a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;

     b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;

     c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;

     d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;

     e) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;

     f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

     g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.

     4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.

 

     Art. 5. Stato giuridico

     1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, nè avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.

     2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

     3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.

     4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.

     5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

     1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.

     2. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     3. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 7. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010  Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 288