§ 42.2.69 - Legge 18 agosto 1962, n. 1357.
Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:18/08/1962
Numero:1357


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.
Art. 2.      L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
Art. 3.      Sono organi dell'Ente:
Art. 4.      L'assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia
Art. 5.      Spetta all'assemblea nazionale:
Art. 6.      L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonchè dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio [...]
Art. 7.      Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle [...]
Art. 8.      Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del [...]
Art. 12.      Spetta al Comitato esecutivo:
Art. 13.      Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [...]
Art. 14.      Il direttore è a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, [...]
Art. 15.      Il patrimonio dell'Ente è costituito:
Art. 16. 
Art. 17.      Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e [...]
Art. 18. 
Art. 19.      L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 20.      Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:
Art. 21.      La pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed è riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.
Art. 22.      Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione
Art. 23.      La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'art. 22:
Art. 24.      Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
Art. 25.      Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore ai 50 anni il raggiungimento [...]
Art. 26.      Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità [...]
Art. 27.      Il personale in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.
Art. 28.      Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.
Art. 29.      Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.
Art. 30.      La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata.


§ 42.2.69 - Legge 18 agosto 1962, n. 1357.

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.).

(G.U. 17 settembre 1962, n. 234).

 

Titolo I

CARATTERE E FINALITA' DELL'ENTE

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.

     L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 2.

     L'E.N.P.A.V. svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

     (Omissis) [1].

     Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.

     I presidenti degli organi provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

 

Titolo II

ORGANI DELL'ENTE E LORO ATTRIBUZIONI

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Ente:

     1) L'assemblea nazionale;

     2) Il presidente;

     3) Il Consiglio di amministrazione;

     4) Il Comitato esecutivo;

     5) Il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 4.

     L'assemblea nazionale è costituita dai rappresentanti degli iscritti all'Ente eletti ciascuno nell'ambito di una provincia [2].

     Ciascun delegato dispone di un voto per ogni 200 iscritti e frazioni di 200 iscritti non inferiore a 50 nella rispettiva provincia [3].

     Per l'elezione dell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli iscritti all'Ente [4].

     Sono eleggibili gli iscritti all'Ente che non abbiano maturato i requisiti per il godimento di pensioni a carico dell'Ente stesso [5].

     L'Ente trasmette a ciascun presidente di ordine provinciale l'elenco degli iscritti all'Ente, residenti nella relativa provincia, aventi diritto all'elettorato attivo e passivo [6].

     Le assemblee degli ordini per la elezione dei delegati sono convocate, a mezzo di lettera raccomandata, e presiedute dal presidente di ciascun ordine provinciale, con le modalità che saranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'Ente [7].

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Ente [8].

     L'assemblea nazionale si riunisce, ogni anno, in via ordinaria, su convocazione del presidente, ed in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

     La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

     L'assemblea nazionale è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con medesimo invito di questa - quale che sia il numero dei presenti.

     (Omissis) [9].

     Ciascun componente dell'assemblea nazionale non può avere che una sola delega.

     Il segretario dell'assemblea nazionale è il direttore dell'Ente.

     I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.

     Le deliberazioni dell'assemblea nazionale vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

     Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto solo quando riguardino persone. In tal caso le votazioni avvengono con le formalità indicate nell'art. 6.

 

          Art. 5.

     Spetta all'assemblea nazionale:

     a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati [10] ;

     b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;

     c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

     d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

     e) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 6.

     L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonchè dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, avviene con le seguenti formalità.

     Il seggio elettorale è presieduto dal presidente in carica e formato dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quello del Ministero della sanità in seno al Consiglio di amministrazione nonchè dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci con funzioni di segretario del seggio.

     Funzionano da scrutatori due membri eletti dall'assemblea.

     Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente del seggio tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. E' in facoltà del presidente riunire le liste presentate in un unico listone secondo l'ordine alfabetico dei candidati.

     In questo caso l'elettore può esprimere il suo voto al massimo: su un nominativo della lista dei candidati alla presidenza, su un nominativo della lista dei candidati alla vice presidenza e su sei nominativi della lista dei consiglieri di cui al successivo art. 8 e quattro della lista dei sindaci di cui al successivo art. 13.

     Saranno eletti presidente e vice presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Saranno eletti consiglieri i primi sei nella graduatoria dei voti riportati.

     Saranno eletti sindaci effettivi quei due che ottengano il maggior numero dei voti e supplenti i due immediatamente seguenti.

     Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare il nominativo prescelto, sono consegnate al presidente, che le pone nell'urna, in presenza del votante.

     La consegna delle schede da parte del votante avviene per appello nominale, al termine del quale il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali comunica all'assemblea nazionale la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati.

     In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

     L'estratto del verbale delle votazioni, contenente i risultati della elezione e l'intera graduatoria, è trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta assemblea, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di sua competenza.

     Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico sigillato sul quale sono apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio.

     Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in merito prima dell'emissione del decreto di nomina.

 

          Art. 7.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.

     Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente art. 6, è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente e da nove membri, dei quali:

     a) il presidente in carica della Federazione nazionale degli Ordini veterinari, quale membro di diritto;

     b) uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da questo designato;

     c) uno in rappresentanza del Ministero della sanità e da questo designato;

     d) sei in rappresentanza degli iscritti all'Ente, eletti dall'assemblea nazionale.

     I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

     I membri eletti di cui alla precedente lettera d) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive del Consiglio possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso (previa notificazione della contestazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata, con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi) con provvedimento motivato che propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dei membri medesimi.

     Contro il provvedimento gli interessati possono avanzare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione. I membri elettivi del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti.

     Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria, e i membri eletti siano ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre consiglieri mancanti, entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio d'amministrazione.

     I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o mancati, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

     Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del nuovo Consiglio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il presidente in carica provvede alla convocazione del Consiglio stesso.

     La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso per mezzo di lettera raccomandata, inviata almeno dieci giorni prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa nonchè gli argomenti da trattare.

     In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno tre giorni prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

     Alle riunioni del Consiglio sono invitati, con le stesse modalità, i componenti effettivi del Collegio dei sindaci.

     I verbali delle riunioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal presidente, e dal segretario del Consiglio di amministrazione.

     Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale.

     Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

     Ogni membro ha diritto a un voto.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente.

     Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

 

          Art. 10. [11]

     Spetta al Consiglio di amministrazione:

     a) eleggere, tra i consiglieri rappresentanti degli iscritti, un membro del Comitato esecutivo;

     b) nominare, su proposta del presidente, il direttore dell'ente, con le modalità stabilite dal regolamento di cui alla successiva lettera f);

     c) predisporre il regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo le direttive impartite dalla assemblea nazionale, nonchè deliberare sulle modifiche al regolamento che si rendano necessarie, anche in relazione alle risultanze della gestione e del bilancio tecnico;

     d) predisporre il programma di massima per l'attuazione degli scopi dell'ente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;

     e) deliberare il regolamento sul funzionamento dell'ente;

     f) deliberare sul regolamento organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale;

     g) deliberare in via definitiva sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di previdenza e di assistenza;

     h) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal Comitato esecutivo;

     i) stabilire i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve da effettuare mediante acquisto, alienazione e permuta di beni mobili e immobili, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e titoli equiparati, nonchè mediante la stipulazione di mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado. Gli investimenti devono avvenire in modo da tener conto della necessaria liquidità del patrimonio dell'Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve e media scadenza;

     l) provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'ente;

     m) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione da leggi, decreti e regolamenti.

     I provvedimenti di cui alle lettere b) ed f) sono sottoposti all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, per quello previsto dalla lettera f), vi provvede di concerto con il Ministro per il tesoro

 

          Art. 11.

     Il Comitato esecutivo è composto: dal presidente dell'Ente, dal vice presidente, dai rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale e da un membro del Consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio stesso.

     I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione.

     Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione.

     Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.

     Ciascun membro ha diritto ad un voto.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità decide il voto del presidente.

     I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali; il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva per la relativa approvazione.

 

          Art. 12.

     Spetta al Comitato esecutivo:

     a) eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esaminando altresì le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio medesimo e dal presidente per il buon funzionamento dell'Ente;

     b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

     c) deliberare sull'impiego di fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal Consiglio di amministrazione;

     d) predisporre il regolamento organico mediante il quale sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di esecuzione dello stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per esigenze funzionali dell'Ente;

     e) deliberare sull'organizzazione dei servizi interni dell'Ente;

     f) deliberare sulle domande di prestazione di previdenza e assistenza.

 

          Art. 13.

     Il collegio sindacale è composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro [12] .

     Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente [13] .

     Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni dell'assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

     I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli Organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.

     Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.

 

          Art. 14.

     Il direttore è a capo di tutti i servizi dell'Ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per fornire, su richiesta, dati e notizie relativi all'attività dell'Ente.

 

Titolo III

PATRIMONIO, ENTRATE DELL'ENTE, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

 

          Art. 15.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in possesso dell'Ente;

     b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

 

          Art. 16. [14]

     Costituiscono le entrate dell'ente:

     a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 65° anno di età. Detto contributo può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'ente, in relazione alle risultanze della gestione [15];

     b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C1;

     c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attività di ufficio. Detto contributo non è dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50.

     regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

     Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attività di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, nonchè quelli previsti dai seguenti regolamenti:

     regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

     regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

     d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino, e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvederà a versarli all'Ente;

     e) il contributo derivante dalia apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale;

     f) i redditi patrimoniali dell'Ente;

     g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità previe le eventuali autorizzazioni di legge.

     I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti.

 

          Art. 17.

     Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso.

     Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate dell'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

     I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dell'Ente, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria ed in base al registro degli iscritti a domanda per i non appartenenti agli albi professionali.

     Avverso le iscrizioni in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato esecutivo, nei soli casi di errore o di duplicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

     Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

 

          Art. 18. [16]

     Le marche previste al precedente art. 16 sono stampate a cura e a spesa dell'ente e sono affidate, per la distribuzione agli interessati, agli Ordini professionali provinciali e ad istituti bancari di interesse nazionale.

     Il Consiglio di amministrazione dell'ente, ove occorra, può stabilire altri sistemi di distribuzione delle marche stesse.

 

          Art. 19.

     L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni: una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento è conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.

     Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

     Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il trenta aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.

     Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.

     Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione.

 

Titolo IV

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

 

          Art. 20.

     Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:

     a) la pensione di vecchiaia;

     b) la pensione di invalidità;

     c) la pensione ai superstiti;

     d) l'assistenza sanitaria per grave malattia od infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci.

     L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravità della malattia o dell'infortunio.

     La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinata, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

     Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto.

     Nel caso di assistenza per grave malattia od infortunio il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto anche ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravità della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente.

 

          Art. 21.

     La pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed è riversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.

     La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente.

 

          Art. 22.

     Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione [17] .

     La pensione di invalidità spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidità [18] .

     L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia [19] .

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità, spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo art. 23 [20] .

     I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato [21] .

     La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma [22] .

     Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

     La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuno fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

     L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

     La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

     Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

     I due medici iscritti agli albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

     La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

 

          Art. 23.

     La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'art. 22:

     70 per cento per un superstite;

     80 per cento per due superstiti;

     90 per cento per tre superstiti;

     100 per cento per quattro o più superstiti.

     Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

     Perdono il diritto a pensione:

     1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

     2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

     3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di età.

     Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi [23] .

     Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

     Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.

 

          Art. 24.

     Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

 

          Art. 25.

     Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore ai 50 anni il raggiungimento dell'anzianità minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

     Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C/1 degli ultimi 5 anni.

     L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

     Agli effetti dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.

     Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

     a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;

     b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;

     c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;

     d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.

     Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età.

 

          Art. 27.

     Il personale in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti.

 

          Art. 28.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

     Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

 

          Art. 29.

     Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

     Il patrimonio netto sarà assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali in favore della categoria.

 

          Art. 30.

     La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata.


[1] Comma abrogato dall'art. 32 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[2] Comma così sostituito dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[3] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[4] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[5] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[6] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[7] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[8] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[9] Comma abrogato dall'art. 37 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 36 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[12] Comma così sostituito dall'art. 35 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[13] Comma così sostituito dall'art. 35 della L. 12 aprile 1991, n. 136.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[15] Per una modifica del presente comma vedi l' art. unico del D.M. 30 luglio 1990.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[21] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1967, n. 949.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2000, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1987, n. 286, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude dall'erogazione della pensione di riversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.