§ 42.2.15 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 297.
Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:26/03/1946
Numero:297


Sommario
Art. 1.      È istituito con sede in Roma l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per [...]
Art. 2.      L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi ha lo scopo:
Art. 3.      Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede con un contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da determinarsi annualmente, di concerto con il Ministero del tesoro, [...]
Art. 4.      L'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi Leonardo Angeloni", dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Ente nazionale per il tabacco e l'Istituto [...]
Art. 5.      Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale per il tabacco ed all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina Luigi Starace [...]
Art. 6. Disposizione transitoria      Nella prima attuazione del presente decreto, alla nomina del direttore dell'Istituto ed alla determinazione del relativo trattamento sarà provveduto dal Ministro per le finanze, di concerto con [...]


§ 42.2.15 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 297.

Istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

(G.U. 17 maggio 1946, n. 114).

 

     Art. 1.

     È istituito con sede in Roma l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi. L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze ed equiparato, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.

     L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto sono regolati dall'annesso statuto approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     L'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi ha lo scopo:

     1° di promuovere studi ed esperimenti interessanti la coltivazione, la lavorazione e l'impiego dei tabacchi, assumendo all'uopo, ove necessario, concessioni dirette;

     2° di eseguire ricerche scientifiche e sperimentali in campo agrario ed industriale intese al progressivo miglioramento della produzione dei tabacchi, sia per le esigenze delle Manifatture nazionali, sia per l'esportazione;

     3° di istituire corsi teorico-pratici per l'addestramento del personale dei Monopoli e di quello delle aziende produttrici nelle materie attinenti alla coltivazione, cura, manipolazione e impiego dei tabacchi;

     4° di prestare assistenza ai produttori di tabacco ai fini della migliore organizzazione tecnica ed economica delle loro aziende;

     5° di diffondere con pubblicazioni periodiche e monografie gli studi di tabaccologia;

     6° di stabilire relazioni culturali con Istituti similari esteri.

 

          Art. 3.

     Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede con un contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da determinarsi annualmente, di concerto con il Ministero del tesoro, in base alle necessità risultanti dal bilancio dell'Istituto ed entro la misura massima di L. 800.000; e con contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazioni di tabacco nella misura che sarà stabilita anno per anno, con decreto del Ministro delle finanze e che in nessun caso potrà superare il 5 per mille dell'importo dei tabacchi ceduti al Monopolio od esportati, a decorrere dal raccolto 1944.

 

          Art. 4.

     L'Istituto sperimentale per le coltivazioni dei tabacchi Leonardo Angeloni", dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Ente nazionale per il tabacco e l'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina Luigi Starace Cilento" sono soppressi.

     Le dotazioni di strumenti scientifici e di materiale didattico costituenti il patrimonio mobiliare tenuto in consegna dall'Istituto Leonardo Angeloni" sono dati in uso all'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, al quale è altresì devoluto l'intero patrimonio degli altri due Enti soppressi.

     In caso di scioglimento dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato procederà alle operazioni di liquidazione e devolverà l'attivo a opere di interesse tabacchicolo nazionale, conservando alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura salentina il patrimonio immobiliare proveniente dal soppresso Istituto sperimentale di Lecce, con le eventuali accessioni e migliorie che nel frattempo avrà potuto subire [1] .

 

          Art. 5.

     Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ente nazionale per il tabacco ed all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina Luigi Starace Cilento", salvo quanto, disposto dai successivi commi, cessa dal servizio dalla data medesima, ed ha diritto al trattamento di licenziamento stabilito dai rispettivi regolamenti dei predetti organismi, o, in mancanza di tali regolamenti, a quello previsto dalla legge sull'impiego privato.

     Al funzionamento dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi sarà provveduto, temporaneamente, fino alla emanazione del regolamento organico previsto dall'art. 14 dello statuto dell'Istituto medesimo, mediante personale contemplato dal 1° comma che a giudizio del presidente dell'Istituto, sia riconosciuto assolutamente necessario ed idoneo ai servizi.

     Tale personale, ferma restando la posizione giuridica ed economica d'impiego da esso rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli Enti di cui al 1° comma, verrà trattenuto alla dipendenza dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, in via provvisoria e comunque non oltre l'emanazione del predetto regolamento organico, dalla cui data cesserà dal servizio qualora il regolamento stesso non statuisca diversamente.

     Il personale trattenuto ai sensi del precedente comma, non acquisisce alcun diritto al collocamento nei ruoli organici da istituire con il suindicato regolamento e, in caso di cessazione dal servizio, ad esso compete il trattamento previsto dal 1° comma del presente articolo.

     Il personale appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato ed addetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto sperimentale per la coltivazione dei tabacchi > cessa dalla destinazione presso l'Istituto medesimo.

 

          Art. 6. Disposizione transitoria

     Nella prima attuazione del presente decreto, alla nomina del direttore dell'Istituto ed alla determinazione del relativo trattamento sarà provveduto dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore generale dei Monopoli di Stato.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 19 dicembre 1947, n. 1614.