§ 41.9.52 - Legge 20 dicembre 1962, n. 1751.
Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:20/12/1962
Numero:1751


Sommario
Art. unico.      Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di [...]


§ 41.9.52 - Legge 20 dicembre 1962, n. 1751. [1]

Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596.

(G.U. 8 gennaio 1963, n. 6)

 

 

     Art. unico.

     Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.